Cassazione Civile, Ordinanza n. 13142/2025 del 17/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la ripetizione di somme corrisposte a titolo di integrazione al minimo della pensione, che l'INPS assume non spettanti per il superamento, da parte della pensionata, dei limiti reddituali previsti dalla legge. In appello l'INPS ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado, con rigetto delle domande della pensionata. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: ha dedotto, anzitutto, violazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991; poi violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991 e all'art. 18 della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni; infine violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 15, comma 1, L. n. 102/2009 e all'art. 13 L. n. 412/1991. La doglianza centrale era che la pensione tedesca non sarebbe soggetta a imposizione in Italia e che ciò avrebbe escluso l'obbligo di comunicazione reddituale all'INPS, oltre a contestare la ritenuta tempestività e legittimità della ripetizione per il periodo successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la previsione convenzionale sulla tassazione esclusiva in Germania della pensione tedesca non esonera dagli obblighi di comunicazione dei redditi rilevanti ai fini previdenziali o assistenziali, obblighi che, per il periodo controverso, gravavano sulla beneficiaria nei confronti dell'INPS e non dell'Agenzia delle entrate. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva accertato la mancanza di prova della comunicazione dei redditi all'INPS, circostanza sufficiente a giustificare il recupero delle somme per il periodo 2005-2009. Quanto al terzo motivo, la Cassazione ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che la sentenza d'appello aveva comunque esaminato l'intera domanda, ritenendo legittima e tempestiva la richiesta di restituzione effettuata dall'INPS nel 2012 anche in relazione al termine annuale per l'acquisizione e l'immissione nei circuiti contabili dei dati reddituali. Sono state inoltre dichiarate irripetibili le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato come parametro della dedotta violazione di legge; la Corte non accoglie la censura.
Invocato per sostenere l'erronea valutazione di una questione asseritamente nuova in appello; la censura è respinta.
Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ritiene che la Corte territoriale abbia deciso su tutta la domanda.
art. 13, comma 2, L. n. 412/1991
È norma centrale: la mancata comunicazione dei redditi all'INPS rende legittimo il recupero delle somme indebitamente percepite entro il termine previsto.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 13 L. n. 412/1991 quale base dell'obbligo di comunicazione reddituale ai fini previdenziali.
art. 18 della Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni (L. n. 459/1992)
"le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato"
La Corte afferma che la regola sulla tassazione esclusiva nello Stato di residenza fiscale non incide sugli obblighi di comunicazione dei redditi verso l'INPS ai fini delle prestazioni previdenziali o assistenziali.
art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008
Richiamato per il diverso regime comunicativo decorrente dal 2010, nel contesto dell'obbligo di dichiarazione reddituale.
art. 15, comma 1, D.L. n. 78/2009
Considerato dalla Corte come disposizione che, dal 2010, ha inciso sugli obblighi di comunicazione reddituale rendendo la comunicazione non più necessaria dal relativo momento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
La Corte dà atto dell'irripetibilità delle spese in applicazione di tale disposizione.
Massime di principio
- La disciplina convenzionale internazionale che attribuisce la tassazione esclusiva di una pensione allo Stato estero di residenza non elimina, di per sé, gli obblighi di comunicazione dei redditi richiesti dall'ordinamento previdenziale italiano per la conservazione o la determinazione di prestazioni assistenziali o integrative.
- Ai fini del recupero di somme indebitamente percepite a titolo previdenziale, è sufficiente che il giudice di merito accerti la mancata prova dell'avvenuta comunicazione dei redditi dovuta all'ente previdenziale.
- L'eccezione di violazione dell'art. 345 c.p.c. è infondata quando la questione della rilevanza del reddito estero è già coerente con il thema decidendum e viene solo utilizzata per contestare la motivazione sul regime degli obblighi dichiarativi.
- Non sussiste omessa pronuncia se la sentenza d'appello, pur non esaminando analiticamente ogni singolo argomento, abbia comunque deciso sull'intera domanda e su tutti i periodi controversi, fornendo una ratio complessiva di rigetto.
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