Cassazione Civile, Ordinanza n. 13139/2025 del 17/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda amministrativa presentata da una persona che assumeva di essere invalida all'80% e chiedeva il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda del 23 luglio 2015. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto ma con decorrenza dal 1 gennaio 2017, sulla base della CTU che aveva accertato il requisito sanitario solo da tale data. L'INPS aveva impugnato la decisione limitatamente alla decorrenza; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'ente previdenziale ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, sostenendo che il differimento di dodici mesi dell'accesso alla pensione di vecchiaia si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% e che quindi la corte territoriale aveva errato nel non applicare tale slittamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il regime dei differimenti previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica anche ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, poiché la norma, per il suo tenore letterale, estende il differimento non solo a chi maturi il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età ordinaria prevista dal medesimo articolo, ma anche a tutti coloro che maturino il diritto negli altri casi alle età previste dagli specifici ordinamenti. Poiché i giudici di merito non si erano attenuti a tale principio di diritto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 12 d.l. n. 78/2010
il regime dei differimenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia si applica anche agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80%, con slittamento di dodici mesi dal raggiungimento dei requisiti
l. n. 122/2010
legge di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata quale fonte del regime dei differimenti
art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.
norma richiamata per la trattazione camerale e il termine riservato per il deposito dell'ordinanza
Massime di principio
- Il differimento di dodici mesi dell'accesso alla pensione di vecchiaia previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica, per espressa lettura letterale e sistematica, anche ai lavoratori invalidi in misura non inferiore all'80%.
- Quando la norma sui differimenti richiama in modo ampio tutti i casi in cui il diritto a pensione matura alle età previste dagli specifici ordinamenti, il giudice di merito non può escludere l'applicazione del differimento a categorie non espressamente escluse dal testo.
- La mancata conformazione del giudice di merito al principio di diritto consolidato sulla decorrenza del trattamento pensionistico integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e rinviare al giudice di merito affinché si uniformi al principio di diritto affermato.
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