Cassazione Civile, Ordinanza n. 10716/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un'istanza di rimborso del 90% delle imposte dirette versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, proposta da due coniugi. L'Amministrazione aveva formato silenzio-rifiuto sull'istanza; i contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo sufficiente, ai fini della prova dei presupposti del rimborso e dell'applicabilità della disciplina de minimis richiamata dalla decisione della Commissione europea, il deposito di un'autocertificazione di non conseguimento di aiuti di Stato nel triennio precedente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014 e succ. mod., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 107 e 108 TFUE, dei principi della Commissione UE con decisione 2016/195 (notificata come C(2015)5549 final), oltre che degli artt. 11, 117 e 53 Cost.; inoltre denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte ha esaminato il ricorso dell'Amministrazione, che censurava la decisione della CTR per avere ritenuto assolto l'onere probatorio mediante una mera autocertificazione e per avere riconosciuto il rimborso in applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato/de minimis. Dal testo disponibile non emerge la parte decisiva finale della motivazione né il dispositivo completo, sicché l'esito conclusivo non è ricavabile con certezza dal solo estratto fornito.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Invocato dall'Agenzia come norma rilevante per il diritto al rimborso e per i relativi presupposti applicativi.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato dall'Amministrazione in relazione alla disciplina del rimborso e ai limiti derivanti dalla normativa sugli aiuti di Stato.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova operata dal giudice di merito.
artt. 107 e 108 TFUE
Richiamati per la compatibilità della pretesa restitutoria con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Decisione Commissione europea 2016/195, notificata con n. C(2015)5549 final
Richiamata come parametro europeo applicabile alla verifica dei presupposti del rimborso e del regime de minimis.
artt. 11, 117 e 53 Cost.
Richiamati nel prisma della violazione denunciata dalla ricorrente, in collegamento con la disciplina interna ed europea sul rimborso.
Invocato per dedurre ultrapetizione o comunque violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale sul motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma processuale sul motivo relativo al vizio di ultrapetizione.
Massime di principio
- Quando il diritto al rimborso dipende anche dalla compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, il giudice deve verificare in modo rigoroso la sussistenza dei presupposti normativi richiesti, senza limitarsi a prendere atto di allegazioni generiche o meri documenti auto-dichiarativi, se non idonei per legge a dimostrare il requisito richiesto.
- L'onere della prova dei presupposti costitutivi del rimborso grava sul contribuente che lo richiede; la prova deve essere fornita secondo le regole sostanziali e processuali applicabili, e non può essere ridotta a formule probatorie insufficienti rispetto al fatto da dimostrare.
- In presenza di una disciplina di favore collegata a limiti o condizioni di matrice euro-unitaria, il giudice tributario deve coordinare la normativa interna con i vincoli derivanti dal diritto dell'Unione e verificare puntualmente la ricorrenza dei presupposti sostanziali prima di riconoscere il beneficio.
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