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Sentenza

Sentenza n. 5806/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda) n. 02064/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato rurale in zona agricola, ai sensi della legge regionale sul piano casa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale. Il progetto prevedeva la demolizione integrale di un piccolo fabbricato di 106,40 mc e la sua ricostruzione, con ampliamento fino a 1.138,56 mc, per realizzare due abitazioni residenziali in zona agricola. Gli appellanti hanno dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 64 c.p.a. e l'eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il TAR avesse fondato la decisione sulla mancata esecuzione dei lavori autorizzati da una licenza edilizia del 1973, benché tale circostanza non fosse controversa e non costituisse ragione del diniego amministrativo. Hanno inoltre sostenuto che la licenza del 1973 avesse attribuito al fabbricato destinazione abitativa, che la mancanza del certificato di agibilità fosse irrilevante e che, ai fini dell'incremento volumetrico previsto dall'art. 3-bis, comma 2, della l.r. Veneto n. 14/2009, fosse sufficiente l'impegno del richiedente a stabilire nell'immobile la propria prima casa. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 101, comma 1, c.p.a., deducendo la mancata contestazione specifica delle rationes decidendi della sentenza impugnata, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, perché il gravame era infondato nel merito. Ha chiarito che la mancata esecuzione dei lavori autorizzati nel 1973 non costituiva il fondamento del diniego comunale e, quindi, non ha accolto la censura relativa all'art. 64 c.p.a. Tuttavia, ha confermato la sentenza del TAR con diversa motivazione. L'art. 3-bis della l.r. Veneto n. 14/2009 consentiva gli interventi nelle zone agricole solo sugli edifici a destinazione residenziale o funzionalmente destinati alla conduzione del fondo, e prevedeva l'ampliamento degli edifici residenziali realizzato sulla prima casa di abitazione. La licenza edilizia del 1973 autorizzava soltanto minime trasformazioni del fabbricato rurale per consentirne l'uso occasionale da parte di operai avventizi impegnati nella conduzione del fondo; essa non dimostrava una stabile destinazione residenziale. Il fabbricato era inoltre privo di certificato di agibilità e non presentava i requisiti strutturali per il suo rilascio. Anche applicando la nozione di prima abitazione contenuta nell'art. 1-bis, comma 1, lett. a), della l.r. n. 14/2009, gli appellanti non avevano dimostrato né la propria residenza nell'immobile né l'impegno a stabilirvi e mantenerla. Pertanto, non sussistevano i presupposti per usufruire dell'incremento volumetrico. L'appello è stato respinto, la sentenza di primo grado confermata con diversa motivazione e gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese del grado, liquidate in euro 6.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    L'appello amministrativo ha natura di revisio prioris instantiae e deve contenere motivi specifici, confrontandosi puntualmente con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre le censure di primo grado mediante rinvio per relationem. Nel caso concreto il giudice ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione, essendo l'appello infondato nel merito.

  • art. 64 c.p.a.

    La censura relativa all'utilizzo di un elemento di fatto non controverso è stata ritenuta non decisiva, poiché la mancata esecuzione dei lavori autorizzati nel 1973 non costituiva la motivazione del diniego amministrativo.

  • art. 3-bis, commi 1 e 2, l.r. Veneto n. 14/2009

    “1. Nelle zone agricole gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono consentiti limitatamente agli edifici a destinazione residenziale e a quelli funzionalmente destinati alla conduzione del fondo agricolo. 2. Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento, qualora realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.”

    L'incremento volumetrico nelle zone agricole presuppone che l'edificio abbia una destinazione residenziale formalmente risultante dai titoli edilizi pregressi e caratterizzata da una stabile finalità abitativa; non è sufficiente un'autorizzazione a un uso occasionale connesso alla conduzione agricola.

  • art. 17, comma 1, l.r. Veneto n. 14/2019

    “Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale.”

    La disciplina transitoria mantiene applicabile la l.r. Veneto n. 14/2009 alle richieste di permesso di costruire presentate entro il 31 marzo 2019.

  • art. 1-bis, comma 1, lett. a), l.r. Veneto n. 14/2009

    “Per prima abitazione del proprietario o prima casa di abitazione si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo o i suoi familiari risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla.”

    Anche ai fini della nozione di prima casa, il beneficio richiede la dimostrazione della residenza nell'immobile oppure di un concreto impegno a stabilirvela e mantenerla; nel caso esaminato tale prova non è stata fornita.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione di una disciplina regionale che consenta ampliamenti volumetrici in zona agricola, la destinazione residenziale dell'edificio deve risultare formalmente dai precedenti titoli edilizi e deve corrispondere a una stabile finalità abitativa; un titolo che autorizzi soltanto l'uso occasionale del manufatto da parte di lavoratori agricoli non è sufficiente.
  • L'assenza del certificato di agibilità, unitamente alla mancanza dei requisiti strutturali necessari per il suo rilascio, può confermare l'insussistenza dei presupposti per qualificare il manufatto come edificio residenziale beneficiario dell'ampliamento previsto dalla normativa regionale.
  • Quando l'ampliamento in zona agricola è subordinato alla realizzazione sulla prima casa di abitazione, il richiedente deve dimostrare la residenza nell'immobile oppure l'impegno a stabilirvi e mantenerla, secondo la definizione normativa applicabile.
  • Nel giudizio amministrativo d'appello, la mera riproposizione delle censure di primo grado, senza un puntuale confronto con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, viola il principio di specificità dei motivi previsto dall'art. 101 c.p.a. e può determinare l'inammissibilità dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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