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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20902/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di un ente locale, di cartelle esattoriali emesse per contributi di bonifica relativi a immobili di proprietà comunale situati nel comprensorio del Consorzio. In primo e secondo grado era stata riconosciuta solo in parte la fondatezza dell’opposizione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione di legge in relazione: (i) al beneficio di regimazione delle acque, qualificato dalla corte territoriale come beneficio diretto generale; (ii) al beneficio di scolo, anch’esso ritenuto dalla corte d’appello come beneficio mediato generale. Il Comune sosteneva che i propri immobili non traessero alcun vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, essendo i benefici riferibili al territorio complessivo e solo riflessamente alle proprietà comunali, e che gli immobili fossero urbani e non fondi rustici. Il Consorzio ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la decisione impugnata era conforme ai principi consolidati in tema di contributi di bonifica: una volta accertata l’inclusione dei fondi nel perimetro consortile e la mancata specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione approvato dall’autorità regionale, grava sul contribuente l’onere di fornire prova contraria circa l’insussistenza del beneficio diretto e specifico. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato il fatto che la consulenza tecnica d’ufficio, non specificamente contestata, aveva accertato che gli immobili comunali ricadevano nel comprensorio e beneficiavano direttamente delle opere di scolo e regimazione idraulica. Ha quindi ritenuto che le doglianze del Comune mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 860 c.c.

    L’inclusione del fondo nel comprensorio consortile fonda la posizione passiva del proprietario nel rapporto contributivo consortile.

  • R.D. n. 215/1933, artt. 10 e 11

    Il contributo di bonifica è correlato ai benefici ricavabili dai fondi; il beneficio deve essere diretto e specifico.

  • L.R. Emilia Romagna n. 25/1984, artt. 13 e 14

    Richiamata dal ricorrente come disciplina regionale dei benefici di bonifica, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure.

  • L. n. 36/1994, artt. 13 e 27

    Richiamata dal ricorrente con riferimento al beneficio di scolo; non ha inciso sull’esito del ricorso.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7

    Il giudice tributario può avvalersi dei poteri ufficiosi e, se del caso, disapplicare il piano di classifica illegittimo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Parametra l’ulteriore importo dovuto per il ricorso per cassazione, richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • In tema di contributi di bonifica, l’inclusione del fondo nel perimetro consortile e l’esistenza di un piano di classifica approvato fanno presumere la debenza del contributo per beneficio diretto e specifico, salvo prova contraria del contribuente.
  • Se il contribuente contesta la pretesa consortile senza impugnare specificamente il piano di classifica o senza dedurre in modo puntuale la sua illegittimità o l’assenza di utilitas, grava su di lui l’onere di superare la presunzione di beneficio con adeguata prova contraria.
  • Il beneficio rilevante ai fini del contributo di bonifica deve essere diretto e specifico, ma nelle opere di difesa idraulica e regimazione delle acque tale utilità può essere intrinseca alle opere stesse e tradursi in un incremento del valore del fondo.
  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito istruttorio quando la corte territoriale abbia motivatamente fondato la decisione su elementi probatori non specificamente contestati dal ricorrente.
  • La qualità di consorziato e la conseguente soggezione al contributo derivano dall’inclusione del bene nel comprensorio di competenza del consorzio; l’entità del contributo va poi commisurata ai benefici concretamente ricavabili dal fondo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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