Cassazione Civile, Ordinanza n. 40075/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un professionista conveniva in giudizio una società chiedendo la condanna al pagamento di oltre un milione di euro per compensi asseritamente maturati per attività di assistenza e consulenza stragiudiziale svolta in favore della convenuta. Il Tribunale rigettava la domanda; in appello il professionista insisteva nel credito, ma la Corte d'appello confermava il rigetto e accoglieva l'appello incidentale sulle spese. In cassazione il ricorrente deduceva nullità della sentenza e violazione degli artt. 115, 184, 188 e 356 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse respinto la domanda per difetto di prova senza ammettere e valutare adeguatamente la prova orale articolata, che a suo dire avrebbe dimostrato la fondatezza della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha osservato che la Corte d'appello aveva fondato il rigetto non solo sull'inidoneità della prova orale, ma soprattutto sulla documentazione acquisita, dalla quale risultava che l'incarico professionale era stato conferito al ricorrente da una società diversa dalla controricorrente. Poiché il ricorso censurava solo una parte della motivazione e non si confrontava con la decisiva valutazione della prova documentale, la censura è stata respinta. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma processuale dedotta dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte ne esclude la violazione perché il giudice di merito ha valutato complessivamente le risultanze istruttorie.
art. 184 c.p.c.
Indicata dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate per il mancato ingresso della prova orale; la censura è respinta perché non colpisce la ratio decisiva della sentenza impugnata.
art. 188 c.p.c.
Richiamata dal ricorrente nella doglianza relativa alla mancata ammissione/assunzione della prova; la Corte ritiene il motivo inammissibilmente o infondatamente rivolto solo contro una parte della motivazione.
art. 356 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme processuali in tema di istruzione probatoria; la Corte non ravvisa nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, ma la censura è ritenuta infondata perché non si confronta con la motivazione decisiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è infondato quando censura solo una parte della motivazione e non si confronta con la ratio decisiva posta a base della decisione impugnata.
- La dedotta mancata ammissione di prove orali non comporta cassazione se la decisione di merito è sorretta anche da una autonoma e decisiva valutazione della prova documentale già idonea, da sola, a escludere il fondamento della pretesa.
- In tema di prova del credito professionale, la parte che agisce deve dimostrare non solo l'attività svolta, ma anche che l'incarico sia stato conferito dal soggetto convenuto in giudizio.
- Quando la Corte di merito fonda il rigetto della domanda su un accertamento documentale decisivo, la contestazione limitata alla valutazione delle prove orali non è sufficiente a scalfire la decisione.
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