Sentenza del 18/12/2015 n. 25509 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Istituto ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009 e 2010, deducendo la carenza di motivazione degli atti e sostenendo il diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per immobili destinati a scuola materna paritaria, casa di accoglienza giovani, casa per ferie e casa religiosa di ospitalità. Il Comune ha contestato esclusivamente il requisito oggettivo, sostenendo che le attività ricettive fossero svolte con modalità commerciali. In Cassazione l'Istituto ha inoltre denunciato l'omesso esame della Casa di Esercizi Spirituali, la violazione della disciplina sull'esenzione e l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse valutato complessivamente le strutture ricettive, senza omettere l'esame della Casa di Esercizi Spirituali, e che l'esenzione ICI richiedesse non solo il requisito soggettivo dell'ente non commerciale, ma anche il requisito oggettivo dello svolgimento concreto di attività con modalità non commerciali. Poiché le strutture ricettive erano potenzialmente aperte a chiunque dietro pagamento di un corrispettivo, l'esenzione è stata esclusa per tali immobili, mentre è rimasta ferma quella relativa alla scuola paritaria. È stata disposta la compensazione delle spese, ma il ricorrente è stato dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive e culturali
L'esenzione richiede la contemporanea presenza di un requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell'ente, e di un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento concreto nell'immobile di un'attività esente con modalità non commerciali.
D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito dalla L. n. 248 del 2006
La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso insieme alla disciplina dell'esenzione ICI, ma la Corte ha escluso che essa comporti un'esenzione automatica o astratta per le attività svolte da enti religiosi.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c)
La norma è utilizzata per individuare il requisito soggettivo dell'ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa è ammessa solo quando la disciplina presenti prescrizioni molteplici, equivoche e difficili da coordinare, accompagnate da concreti elementi di confusione. La mera complessità della controversia non è sufficiente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI o analoga agevolazione per immobili di un ente non commerciale non basta dimostrare la natura dell'ente o la destinazione astratta dell'immobile: occorre provare concretamente che l'attività sia svolta con modalità non commerciali.
- Nel caso di strutture ricettive, costituiscono indici di commercialità l'accessibilità generalizzata a chiunque ne faccia richiesta e il pagamento di un corrispettivo; le finalità religiose, assistenziali o le motivazioni personali degli ospiti non sono decisive.
- L'onere di provare il requisito oggettivo dell'esenzione grava sul contribuente, che deve fornire elementi concreti sulle modalità di gestione, sui destinatari, sui prezzi, sull'organizzazione e sull'eventuale assenza di concorrenza o lucro.
- La denominazione della struttura non è determinante: una casa di esercizi spirituali, una casa religiosa di ospitalità o una casa di accoglienza possono essere trattate allo stesso modo se, in concreto, svolgono un'attività ricettiva commerciale.
- L'esenzione può essere riconosciuta separatamente per immobili diversi: il fatto che un ente gestisca attività commerciali in alcune strutture non esclude automaticamente l'esenzione per un immobile destinato a un'attività didattica svolta con modalità non commerciali.
- Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni non è sufficiente invocare la complessità della materia o l'esistenza di interpretazioni alternative; è necessario dimostrare una reale e oggettiva incertezza normativa.
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