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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20555/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, relativo a IRES e altre imposte, con cui l'Ufficio contestava alla società contribuente la mancata indicazione in dichiarazione dei canoni di affitto di un'azienda per la produzione di laterizi. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto parzialmente l'appello, ritenendo che il concedente dell'azienda potesse dedurre gli ammortamenti quando fosse pattuito che a lui spettasse la manutenzione dell'azienda. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 109 d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2561, 2562 e 2697 c.c., sostenendo che dal contratto di affitto non emergesse alcuna deroga all'obbligo del conduttore di conservare l'efficienza dei beni ammortizzabili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'interpretazione del contratto di affitto d'azienda e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito. In sede di legittimità, infatti, non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze processuali o proporre una diversa interpretazione del contratto, salvo che si denunci la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o una motivazione radicalmente inadeguata. Poiché ciò non era stato fatto in modo ammissibile, il ricorso è stato respinto in rito; la Corte ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese di lite in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    la doglianza per violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o dell'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito

  • art. 102 d.P.R. n. 917/1986

    norma invocata dall'Ufficio sulla deducibilità degli ammortamenti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta in sostanza contro l'interpretazione del contratto

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    norma invocata dall'Ufficio sulla imputazione/deducibilità dei componenti reddituali, ma non esaminata nel merito per inammissibilità del motivo

  • art. 2561 c.c.

    norma dispositiva che pone a carico del conduttore l'obbligo di conservare l'efficienza dell'azienda e dei beni ammortizzabili, salvo patto contrario

  • art. 2562 c.c.

    norma richiamata insieme all'art. 2561 c.c. quale disciplina dell'affitto d'azienda, ritenuta norma dispositivo/integrazione legale

  • art. 2697 c.c.

    norma richiamata a sostegno della dedotta violazione dell'onere probatorio, ma la Corte non ne ha tratto un autonomo principio decisorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per affermare che la valutazione delle prove è riservata al merito e non è sindacabile in cassazione salvo specifici vizi

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per ribadire che il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile, sotto la veste della violazione di legge, una censura che miri soltanto a ottenere una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • Le censure sull'interpretazione contrattuale sono ammissibili in cassazione solo se denunciano la violazione dei canoni legali di ermeneutica o una motivazione radicalmente inadeguata nella ricostruzione della comune volontà delle parti.
  • La revisione degli accertamenti di fatto e della valutazione delle risultanze processuali è preclusa in sede di legittimità, salvo specifici vizi dedotti nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
  • Quando una disposizione richiamata ha natura dispositiva, la sua applicazione può essere derogata dal regolamento contrattuale; tuttavia, la verifica dell'esistenza della deroga dipende dall'interpretazione del contratto e, se devoluta in modo improprio, non può essere riesaminata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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