Cassazione Penale, Sentenza n. 27130/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di misura cautelare in carcere applicata in appello per reati di estorsione aggravati ex art. 416-bis.1 c.p.; il ricorrente deduceva vizi motivazionali (omessa rinnovazione del dibattimento in appello), mancata distinzione della sua posizione rispetto al fratello coimputato, assenza di elementi concreti e attuali del pericolo di reiterazione del reato, richiesta di attenuazione della misura per il tempo già scontato, condizioni familiari ed economiche sfavorevoli e idoneità al lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti o manifestamente infondati: in particolare non è consentito, in sede di riesame, rimettere in discussione la valutazione probatoria e la ricostruzione operata dalla sentenza di merito; il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione e la non superabilità, nel caso concreto, della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. Sono state inoltre disposte la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, e l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. attuazione c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (aggravanti/methodo mafioso)
I fatti contestati sono stati qualificati con le aggravanti della "agevolazione mafiosa" e del "metodo mafioso", rilevanti ai fini della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare.
La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati indicati da questo comma prevale sulla norma generale (art. 274 c.p.p.) ed, salvo prova contraria specifica, fa ritenere sussistente l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
Norma generale sulle misure cautelari richiamata per confronto: laddove opera la regola speciale di cui all'art. 275, comma 3, quest'ultima prevale.
Riferimento agli strumenti di controllo a distanza (braccialetto elettronico): la Corte osserva che il rigetto degli arresti domiciliari implica anche, implicitamente, l'impossibilità di sostituire la custodia con i sistemi di controllo a distanza nel caso concreto.
Prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; applicata la sanzione processuale e una somma a titolo di ammenda per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 94, comma 1 ter e 1 bis disp. att. c.p.p.
Disposizioni sull'esecuzione delle misure cautelari: la decisione che non dispone la remissione in libertà deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- In sede di riesame o di impugnazione cautelare non è consentito rinnovare la valutazione probatoria compiuta dalla sentenza di merito: la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito vincola il giudice della cautela salvo specifici e motivati elementi nuovi.
- Per i delitti aggravati ex art. 416-bis c.p. opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.); per superarla occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino la possibilità di misure meno afflittive.
- L'attualità del pericolo di reiterazione va valutata prognosticamente: non è indispensabile dimostrare l'esistenza di opportunità immediate per commettere nuovi reati, ma occorre un'analisi delle modalità del reato, della personalità dell'imputato e del contesto.
- La mera differenza di posizione processuale o la mancanza di precedenti non garantiscono di per sé l'esclusione del pericolo di reiterazione; bisogna provare un percorso di distacco o elementi concreti di non pericolosità.
- Proporre ricorsi basati su rinnovata interpretazione delle intercettazioni o su mera contestazione della valutazione di merito è rischioso e può portare a declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche.
- Quando un ricorso non comporta la rimessione in libertà, la decisione deve essere comunicata al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalla normativa esecutiva.
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