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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14575/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società a una lavoratrice assunta in regime soggetto al d.lgs. n. 23 del 2015. I giudici di merito avevano dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione e il risarcimento fino a dodici mensilità, oltre ai contributi, perché i fatti contestati erano in parte non provati e in parte, pur emersi, privi di rilevanza disciplinare, anche in ragione del contesto del primo giorno di servizio e dell'affiancamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, in combinato con gli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la reintegrazione sarebbe possibile solo quando sia dimostrata in modo diretto e certo l'insussistenza del fatto materiale contestato, prova che nel caso concreto sarebbe mancata; 2) ancora violazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, perché almeno alcuni addebiti sarebbero risultati provati, con conseguente insussistenza del requisito dell'insussistenza del fatto contestato necessario per la tutela reintegratoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, che si era conformata al principio secondo cui, nel licenziamento disciplinare soggetto al d.lgs. n. 23 del 2015, l'insussistenza del fatto materiale contestato ai fini della reintegrazione comprende non solo l'ipotesi in cui il fatto non sia accaduto, ma anche quella in cui il fatto, pur storicamente avvenuto, sia privo di rilievo disciplinare. Nel caso concreto, la parte di condotta eventualmente accertata era stata giudicata priva di sanzionabilità disciplinare; pertanto, la tutela reintegratoria era stata correttamente applicata. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della lavoratrice intimata. È stato altresì dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015

    La reintegrazione nel posto di lavoro è ammessa quando sia accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato; tale nozione comprende anche il fatto materialmente accaduto ma privo di rilievo disciplinare, restando estranea la valutazione di proporzionalità del licenziamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma evocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 2697 c.c. a sostegno della censura sulla valutazione della prova.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto e insufficienza della prova dell'insussistenza del fatto contestato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime del d.lgs. n. 23 del 2015, la tutela reintegratoria per licenziamento disciplinare non richiede soltanto che il fatto contestato sia del tutto inesistente in senso materiale: è sufficiente anche che il fatto, pur verificatosi, sia privo di rilievo disciplinare.
  • Ai fini dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, la valutazione della sproporzione della sanzione resta estranea al giudizio sull'insussistenza del fatto materiale contestato.
  • Quando il giudice di merito accerta che la parte residua della condotta addebitata, pur provata, non integra un illecito disciplinare, la reintegrazione è legittimamente applicata.
  • In sede di legittimità, la censura che pretenda una diversa lettura delle risultanze istruttorie non è accoglibile se la decisione impugnata ha correttamente applicato il criterio giuridico dell'insussistenza del fatto disciplinarmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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