Cassazione Civile, Ordinanza n. 14574/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un soggetto invalido in misura non inferiore all'80% ad accedere alla pensione di vecchiaia anticipata prevista dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992. In primo grado la domanda era stata respinta, ma la Corte d'appello aveva accolto il gravame del pensionato, ritenendo che il meccanismo delle c.d. "finestre mobili" introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, non si applicasse a chi beneficia della pensione anticipata per invalidità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione dell'applicazione dell'incremento dei requisiti anagrafici in ragione dell'adeguamento alla speranza di vita; 2) violazione dell'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 e dell'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del d.l. n. 78 del 2010, per avere la Corte territoriale escluso che il trattamento fosse inciso dall'aumento dell'età pensionabile in funzione della speranza di vita; 3) violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 per avere escluso l'applicabilità generalizzata del sistema delle finestre mobili anche agli invalidi beneficiari della pensione anticipata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia perché il rigetto dell'appello da parte della Corte territoriale implicava anche il rigetto della domanda relativa al differimento della decorrenza per effetto dell'incremento della speranza di vita. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità è soggetta sia all'aumento dell'età pensionabile in base alla speranza di vita ex art. 22-ter, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, sia al regime delle finestre mobili ex art. 12 del d.l. n. 78 del 2010. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Non vi è omessa pronuncia quando il rigetto della domanda o dell'appello implica logicamente il rigetto anche della specifica questione dedotta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per denunciare l'omessa pronuncia.
art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009
La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace all'incremento dell'età pensionabile correlato alla speranza di vita.
art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del d.l. n. 78 del 2010
Le disposizioni sull'adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita incidono anche sulla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
art. 12 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010 n. 122
Il regime delle c.d. finestre mobili si applica in modo generale anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata.
art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992
La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità rientra nell'ambito dei trattamenti di vecchiaia cui si applicano le discipline sopravvenute in tema di decorrenza e requisiti.
Massime di principio
- La pensione di vecchiaia anticipata riconosciuta agli invalidi non si trasforma in un trattamento di invalidità, ma resta un trattamento diretto di vecchiaia; perciò è soggetta alle sopravvenienze normative che incidono sui requisiti anagrafici dei trattamenti pensionistici di vecchiaia.
- Il meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita si applica anche quando il diritto alla pensione dipende da una disciplina speciale di accesso anticipato per invalidità, salvo diversa previsione espressa.
- Il regime delle c.d. finestre mobili introdotto per l'accesso alla pensione ha portata generale e si estende anche ai casi di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, poiché la norma contempla espressamente anche i soggetti che maturano il diritto "negli altri casi" previsti dagli specifici ordinamenti.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la decisione di rigetto adottata dal giudice di merito comporta implicitamente il mancato accoglimento della questione o del capo di domanda non espressamente esaminato.
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