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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14652/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso effettuata dalla ricorrente e della relativa accettazione da parte della società controricorrente. In applicazione degli artt. 390 e seguenti c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel IV livello dell'area 2 del personale tecnico operativo del CCNL per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, sezione vigilanza privata, sostenendo che le mansioni effettivamente svolte fossero superiori a quelle riconosciute. Il tribunale le aveva dato ragione, condannando la società al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 3.784,75. La corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame della società, ritenendo sulla base delle prove testimoniali che le attività svolte dalla dipendente (controllo alla barriera-casse, alle casse-self, sulla merce esposta, verifica delle uscite di emergenza, assistenza alla clientela e supporto al personale) fossero riconducibili al livello già attribuito, cioè il livello D. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro la sentenza d'appello, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso; la società ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • artt. 390 e segg. c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina processuale della rinuncia al ricorso per dichiarare l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo senza esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il regolamento delle spese può essere disposto in compensazione.
  • Quando la lite viene definita in rito per effetto di rinuncia accettata, la Corte non si pronuncia sul merito della questione di inquadramento contrattuale o sulle mansioni dedotte.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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