Cassazione Civile, Ordinanza n. 14652/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso effettuata dalla ricorrente e della relativa accettazione da parte della società controricorrente. In applicazione degli artt. 390 e seguenti c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel IV livello dell'area 2 del personale tecnico operativo del CCNL per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, sezione vigilanza privata, sostenendo che le mansioni effettivamente svolte fossero superiori a quelle riconosciute. Il tribunale le aveva dato ragione, condannando la società al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 3.784,75. La corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame della società, ritenendo sulla base delle prove testimoniali che le attività svolte dalla dipendente (controllo alla barriera-casse, alle casse-self, sulla merce esposta, verifica delle uscite di emergenza, assistenza alla clientela e supporto al personale) fossero riconducibili al livello già attribuito, cioè il livello D. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro la sentenza d'appello, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso; la società ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
La Corte richiama la disciplina processuale della rinuncia al ricorso per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo senza esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il regolamento delle spese può essere disposto in compensazione.
- Quando la lite viene definita in rito per effetto di rinuncia accettata, la Corte non si pronuncia sul merito della questione di inquadramento contrattuale o sulle mansioni dedotte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14574/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14575/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14576/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14578/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14580/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14581/2023 del 25/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →