Cassazione Civile, Ordinanza n. 14580/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento pensionistico di un soggetto già iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con specifico riferimento alla determinazione della cosiddetta "quota B" della pensione, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993. La Corte d'appello aveva ritenuto che, per tale quota, non fosse più applicabile il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, e aveva quindi disposto la riliquidazione del trattamento, ma aveva limitato gli arretrati ai ratei non prescritti. La pensionata ha proposto ricorso principale con due motivi, denunciando la violazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. e dell'art. 7 L. n. 155 del 1981, in relazione al capo che aveva accolto l'eccezione di prescrizione e ridotto il periodo dei ratei spettanti. L'INPS ha resistito proponendo ricorso incidentale, censurando la decisione nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della quota B, sostenendo che il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile non fosse stato abrogato e dovesse continuare ad applicarsi anche dopo il d.lgs. n. 182 del 1997, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell'INPS, richiamando l'orientamento già espresso in precedenti conformi, secondo cui nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Ha quindi escluso che tale limite fosse stato abrogato, né espressamente né per incompatibilità, e ha ritenuto non fondata la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale. Conseguentemente, il ricorso principale della pensionata è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è usato come parametro per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2697 c.c.
invocato dalla ricorrente principale in tema di riparto dell'onere della prova rispetto all'eccezione di prescrizione.
art. 2935 c.c.
invocato dalla ricorrente principale in tema di decorrenza della prescrizione.
art. 7 della L. n. 155 del 1981
richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della censura sulla prescrizione dei ratei pensionistici.
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971
la Corte afferma che il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile permane anche per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997
la Corte esclude che abbia abrogato il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, né espressamente né per incompatibilità.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
indicato come fonte della modifica dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, lett. a)
richiamato dalla ricorrente come parametro delegante; la Corte ritiene comunque rispettato il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi senza necessaria corrispondenza integrale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per dare continuità alla motivazione di precedenti decisioni della Corte.
art. 38 Cost.
evocato nel richiamo alla sentenza della Corte costituzionale per affermare che il sistema deve garantire adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la disciplina della quota B deve essere letta in continuità con il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale: il tetto non si intende abrogato solo perché interviene una riforma del calcolo della pensione, se manca un'espressa soppressione e non vi è incompatibilità logica tra le discipline.
- La commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza matematica tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione utile al calcolo della pensione; è sufficiente che l'assetto complessivo del sistema mantenga una ragionevole proporzione e non comprometta le finalità di protezione previdenziale.
- La verifica dell'eventuale abrogazione tacita di una norma speciale richiede un confronto sistematico con la disciplina sopravvenuta: il permanere di un limite di calcolo può essere giustificato dalla sua coessenzialità al disegno previdenziale complessivo e dalla funzione di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti.
- Quando la Corte di cassazione ha già espresso un principio di diritto consolidato sulla questione, può darvi continuità richiamando le precedenti argomentazioni e respingendo richieste di rimessione alla Corte costituzionale se non emergono nuovi profili decisivi.
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