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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14576/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una complessa vicenda relativa a una cessione di ramo d'azienda da un istituto di credito a una società terza, poi ritenuta nulla con conseguente reintegrazione dei lavoratori coinvolti. In esecuzione dell'ordine di reintegra del lavoratore nel rapporto di lavoro originario, la banca disponeva il suo trasferimento da Napoli a Milano, qualificato dalla banca come assegnazione organizzativa e non come trasferimento. La Corte d'appello ha invece ritenuto illegittimo il provvedimento, affermando che, per effetto della nullità della cessione, il rapporto di lavoro era rimasto in continuità giuridica con la banca e che, quindi, il provvedimento era soggetto all'art. 2103 c.c.; ha inoltre escluso che le ragioni addotte dalla banca (digitalizzazione del servizio, soppressione di mansioni a basso contenuto professionale, comparazione con altri lavoratori assegnati ad altre sedi) integrassero valide esigenze tecniche, organizzative e produttive, evidenziando anche che il lavoratore andava inizialmente reinserito nel luogo di originaria prestazione. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1304 e 1372 c.c., sostenendo che la transazione intervenuta tra il lavoratore e la società apparentemente cessionaria dovesse estendersi anche alla banca o comunque precludere la prosecuzione della lite nei suoi confronti; con il secondo motivo, deduceva violazione degli artt. 2112 e 2103 c.c., contestando sia l'accertamento di nullità della cessione di ramo d'azienda sia l'illegittimità del trasferimento, in ragione del tempo trascorso e della mutata organizzazione aziendale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha confermato che la transazione stipulata dal lavoratore con la società cessionaria non era opponibile alla banca, trattandosi di atto inter alios acta, e che non vi era spazio per invocare la disciplina della solidarietà passiva, non essendo configurabile nel caso una valida pluralità di debitori solidali in presenza di nullità del trasferimento di ramo d'azienda. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'art. 2112 c.c., il ramo d'azienda deve essere una entità economica preesistente, organizzata e funzionalmente autonoma, non potendo essere costituito ad hoc in occasione del trasferimento; sul piano del trasferimento del lavoratore, ha richiamato il principio secondo cui l'ottemperanza all'ordine di reintegra comporta il ripristino della posizione lavorativa nel luogo e nelle mansioni originarie, salvo trasferimento sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che nel caso non erano state dimostrate dalla banca. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1304 c.c.

    La transazione con uno dei soggetti coinvolti non si estende automaticamente ad altri rapporti o soggetti estranei, quando l'atto sia res inter alios acta e non sia configurabile una solidarietà passiva opponibile nel caso concreto.

  • art. 1372 c.c.

    Il contratto produce effetti solo tra le parti che lo hanno concluso; la transazione intervenuta con la società terza non era quindi opponibile alla banca.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali devono essere interpretate complessivamente, senza isolare singole previsioni dell'accordo transattivo.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato ha effetti propri e distinti rispetto al contratto transattivo, sicché i due piani non sono sovrapponibili.

  • art. 2112 c.c.

    Il ramo d'azienda trasferibile deve consistere in una entità economica preesistente, organizzata e funzionalmente autonoma, che conservi la propria identità al momento del trasferimento.

  • art. 2103 c.c.

    Il trasferimento del lavoratore è legittimo solo se sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; in caso di reintegra, il ripristino deve avvenire nel posto e nelle mansioni originarie salvo diverso trasferimento giustificato.

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 32

    La disciplina successiva non consente di derogare al requisito della preesistenza di un'entità economica autonoma ai fini del trasferimento di ramo d'azienda.

  • direttiva 2001/23/CE

    La tutela dei lavoratori trasferiti presuppone un'entità economica che, prima del trasferimento, goda di sufficiente autonomia funzionale e conservi la propria identità.

  • direttiva 1998/50/CE

    Richiamata per confermare l'esigenza di una entità economica già esistente e autonoma, non creata ad hoc dal datore di lavoro.

  • artt. 4 e 36 Cost.

    Non è consentito rimettere la disciplina inderogabile di tutela dei lavoratori a un mero atto di volontà del datore di lavoro privo di riferimenti oggettivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La transazione stipulata da un lavoratore con un soggetto diverso dal datore di lavoro originario non è automaticamente opponibile al datore, se il rapporto controverso con quest'ultimo resta autonomo e la clausola transattiva riserva espressamente la prosecuzione dell'azione nei suoi confronti.
  • Le clausole di una transazione devono essere interpretate unitariamente; eventuali contraddizioni interne vanno risolte tramite interpretazione complessiva del testo, non eliminando una clausola per effetto di un'altra.
  • Ai fini dell'art. 2112 c.c., il ramo d'azienda trasferibile deve essere una entità economica già esistente, organizzata e funzionalmente autonoma prima del trasferimento; non basta la mera aggregazione ad hoc di beni e lavoratori effettuata dal cedente.
  • Non è ammissibile qualificare come trasferimento di ramo d'azienda una operazione che si risolva nell'esternalizzazione di articolazioni non autonome o di semplici reparti unificati solo dalla volontà dell'imprenditore.
  • In caso di trasferimento del lavoratore in esecuzione di un ordine di reintegra, il datore deve normalmente ripristinare la posizione lavorativa nel luogo e nelle mansioni originarie; un diverso collocamento è legittimo solo se sorretto e provato da effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive.
  • Quando il lavoratore contesta la legittimità del trasferimento, l'onere di allegare e provare le concrete ragioni giustificative grava sul datore di lavoro, che non può limitarsi a negare le allegazioni avversarie.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'azienda
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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