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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14581/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di Roma del 17.6.2013, con cui i rapporti di collaborazione a progetto intrattenuti dalla società sono stati riqualificati come rapporti di lavoro subordinato, con conseguente pretesa di contributi previdenziali e premi assicurativi da parte di INPS e INAIL. La società e la sua legale rappresentante hanno chiesto in giudizio sia l'annullamento del verbale ispettivo sia l'accertamento negativo della debenza di contributi e premi. La Corte d'appello ha respinto l'appello contro il rigetto di primo grado. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto un unico motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, nonché omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla domanda di annullamento del verbale e sull'accertamento negativo dei crediti contributivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la Corte d'appello, pur avendo erroneamente escluso la natura meramente endoprocedimentale del verbale ispettivo, aveva comunque correttamente concentrato la decisione sulla domanda effettivamente decisiva, cioè l'accertamento negativo dei crediti contributivi, che aveva giudicato infondata. Secondo la Cassazione non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché l'eventuale mancata pronuncia sull'annullamento del verbale riguardava un accertamento incidentale non necessario ai fini della decisione e comunque non ammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente nei confronti di INPS e INAIL; nessuna statuizione sulle spese verso il Ministero, rimasto intimato. È stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia deciso sulla domanda sostanzialmente decisiva; l'eventuale mancata pronuncia su un accertamento incidentale non necessario alla decisione non integra violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di un punto decisivo; la Corte esclude la fondatezza della censura perché la questione indicata non era decisiva ai fini della decisione.

  • art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur trascurando una domanda o un profilo accessorio, abbia comunque deciso sulla domanda che costituisce il vero thema decidendum e che assorbe la soluzione della lite.
  • L'omessa pronuncia su un accertamento incidentale non necessario ai fini del decidere non integra violazione dell'art. 112 c.p.c., soprattutto quando tale accertamento non sia autonomamente indispensabile per definire il rapporto controverso.
  • Nel contenzioso relativo alla riqualificazione dei rapporti di lavoro e alla conseguente pretesa contributiva, la domanda sostanzialmente centrale è l'accertamento della debenza o meno di contributi e premi; la caducazione del verbale ispettivo assume rilievo solo se e nei limiti in cui sia necessaria per la tutela sostanziale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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