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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14578/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di un docente di conservatorio volta a ottenere il riconoscimento della valenza universitaria dell'attività di insegnamento svolta presso un conservatorio statale, con conseguenti effetti sul trattamento retributivo e contributivo e, in particolare, sul riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici. La Corte d'appello aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado per mancata lettura del dispositivo in udienza; nel merito aveva dichiarato nulla, per indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi, la domanda relativa al riconoscimento delle mansioni superiori e aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di riscatto degli anni di studio a fini pensionistici, ritenendola devoluta alla Corte dei conti. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese nonostante l'accoglimento di una questione di rito; 3) erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione, sostenendo che la domanda era diretta non solo a fini pensionistici ma anche all'adeguamento della posizione retributiva e contributiva nel rapporto; 4) omesso esame di un fatto decisivo circa la valenza universitaria degli studi richiesti per l'accesso al ruolo e il conseguente diritto al riscatto, con richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, l. n. 508/1999 per violazione dell'art. 3 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'azione era priva di causa petendi: nessuna norma prevedeva il riconoscimento della valenza universitaria dell'insegnamento presso il conservatorio con gli effetti retributivi e contributivi invocati, sicché correttamente la Corte territoriale aveva dichiarato la nullità della domanda per indeterminatezza e il difetto di giurisdizione per la parte pensionistica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione della soccombenza e la compensazione delle spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato alla luce del principio per cui le controversie pensionistiche e quelle relative ai contributi connessi rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché irrilevante, mancando comunque la giurisdizione del giudice ordinario, sia perché il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico e non un apprezzamento di diritto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore del solo INPS, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non un apprezzamento giuridico.

  • art. 2, comma 6, l. n. 508/1999

    Non viene riconosciuta una valenza universitaria dell'insegnamento tale da fondare i diritti pretesi dal ricorrente.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata evocata dal ricorrente, ma non è stata accolta; il testo non ne svolge un vaglio nel merito.

  • artt. 3, comma 3, 13 e 62 R.D. n. 1214/1934

    Le controversie attinenti a problemi pensionistici, comprese quelle sui contributi collegati, appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se la domanda giudiziale è priva di una specifica base normativa che la sorregga, il giudice può dichiararla nulla per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi.
  • Le controversie che investono direttamente il trattamento pensionistico e i contributi connessi alla pensione rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, non del giudice ordinario.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. può riguardare soltanto un fatto storico decisivo e discusso, non la valutazione giuridica della domanda o della norma applicabile.
  • La compensazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e, salvo errori di legge o vizi specifici, non è normalmente censurabile in cassazione.
  • L'accoglimento di una sola questione di rito non esclude automaticamente la soccombenza complessiva ai fini della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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