Sentenza n. 348/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 24 Settembre 2025, con cui il Prefetto di Enna ha rigettato l'istanza di annullamento del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida; nonché del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 Novembre 2025 con cui a seguito di specifica istanza di rilascio della patente di guida, il Prefetto di Enna ha ribadito le ragioni del diniego già espresse in precedenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di annullamento della revoca della patente e successivo diniego di rilascio di una nuova patente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di annullamento della revoca della patente, adottata nel 2019 ai sensi dell'art. 120 del Codice della strada in conseguenza dell'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nonché il successivo diniego di rilascio di una nuova patente. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 120, comma 2, del Codice della strada, l'eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, la violazione dei principi sul procedimento amministrativo, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 120 e il difetto dei presupposti. Secondo il ricorrente, trascorsi tre anni dalla cessazione degli effetti della misura di prevenzione sarebbe stato possibile conseguire una nuova patente anche in assenza di riabilitazione giudiziale; inoltre, la Prefettura avrebbe deciso in modo automatico, senza valutazione discrezionale e senza adeguata istruttoria. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in subordine, la parziale inammissibilità dell'impugnazione del secondo diniego, ritenuto meramente confermativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, l'art. 120, comma 3, del Codice della strada nel testo modificato dalla legge n. 177/2024, poiché i provvedimenti impugnati sono successivi all'entrata in vigore della novella. La disposizione prevede che, dopo la revoca, una nuova patente non possa essere conseguita prima del decorso di almeno tre anni e stabilisce inoltre, con la formula "in ogni caso", che non debbano sussistere le situazioni preclusive previste dal comma 1, comprese quelle derivanti dalla sottoposizione a misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione. Il decorso del triennio, pertanto, non è sufficiente da solo: occorre anche il superamento della causa ostativa mediante riabilitazione. Il Prefetto esercita un potere vincolato, limitato alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, senza margini di discrezionalità amministrativa. Poiché la controversia riguarda un diritto soggettivo e non l'esercizio di un potere discrezionale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Il giudizio può essere riassunto dinanzi a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate; è stata confermata l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992
Non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono o sono stati sottoposti (…) alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (…) fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)
Le situazioni soggettive ostative, tra cui la sottoposizione attuale o pregressa a misure di prevenzione, impediscono il conseguimento della patente, salvo l'intervenuto provvedimento riabilitativo.
art. 120, comma 3, d.lgs. 285/1992
la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni; In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1
Il decorso del triennio dalla revoca è condizione necessaria ma non sufficiente; devono essere altresì superate le cause ostative del comma 1, anche mediante riabilitazione.
art. 8 l. 25 novembre 2024, n. 177
Ha introdotto nel comma 3 dell'art. 120 del Codice della strada il requisito ulteriore dell'assenza delle situazioni preclusive previste dal comma 1 per il conseguimento della nuova patente.
In caso di declinatoria di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state avvisate.
Massime di principio
- Dopo la revoca della patente ai sensi dell'art. 120 del Codice della strada, il decorso del termine minimo di tre anni non consente da solo il conseguimento di una nuova patente: ai sensi del comma 3, nel testo modificato dalla legge n. 177/2024, devono anche essere insussistenti le situazioni preclusive previste dal comma 1, comprese quelle derivanti dalla sottoposizione attuale o pregressa a misure di prevenzione, salvo l'intervenuta riabilitazione.
- L'inciso "in ogni caso" introdotto nel comma 3 dell'art. 120 del Codice della strada impone il riallineamento dei requisiti soggettivi previsti dal comma 1 anche per chi chieda una nuova patente dopo la revoca; il requisito temporale e il superamento della causa ostativa sono condizioni cumulative.
- Il procedimento prefettizio relativo al rilascio del nulla osta per conseguire una nuova patente, quando venga in rilievo una causa ostativa prevista dall'art. 120 del Codice della strada, è vincolato e non comporta valutazioni discrezionali sulla moralità o sulla pericolosità dell'interessato.
- Le controversie sul diniego del nulla osta o del rilascio della patente fondato esclusivamente sulla verifica dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 120 del Codice della strada appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguardano diritti soggettivi e non l'esercizio di discrezionalità amministrativa.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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