Cassazione Civile, Ordinanza n. 32621/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo a una cessione d'azienda avvenuta nel 2013. La società contribuente ha contestato il criterio usato dall'Ufficio per determinare il valore dell'avviamento e, quindi, la base imponibile, sostenendo: che i redditi presi a riferimento sarebbero stati considerati al lordo delle imposte; che sarebbero stati utilizzati dati del triennio 2007/2009 anziché quelli immediatamente pertinenti al periodo anteriore alla cessione; che non sarebbero state valorizzate le risultanze della perizia estimativa allegata all'atto di cessione; e soprattutto che, nel calcolo del patrimonio aziendale e dell'avviamento, si sarebbe dovuto tener conto del trattamento di fine rapporto maturato verso i dipendenti trasferiti, quale passività da sottrarre al valore dell'azienda. Il ricorso per cassazione si è articolato in due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, DPR n. 490/1990 e dell'art. 51 DPR n. 131/1986, connesso all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; il secondo per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo che la CTR non avrebbe esaminato le eccezioni sulla non valorizzabilità dell'avviamento e sull'incidenza del TFR.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui il TFR maturato fino alla cessione è una passività ontologicamente distinta dall'avviamento e non può essere compensato con quest'ultimo né incidere sul suo calcolo in senso negativo; ha inoltre considerato inammissibili le ulteriori censure perché attinenti al merito, rivolte all'avviso e non alla sentenza, e comunque non autosufficienti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente che lamenti omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le diverse rationes facti delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2, comma 4, DPR n. 490/1990
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura sulla determinazione del valore dell'azienda e dell'avviamento; la Corte non ne accoglie l'interpretazione prospettata dalla parte.
Invocato per sostenere che il compendio aziendale dovesse essere valutato al netto delle passività, includendo il TFR; la Corte esclude che il TFR possa essere detratto dall'avviamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità utilizzata per denunciare violazione di legge; la Corte la considera non fondata quanto al primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per omesso esame di un fatto decisivo; la censura è dichiarata inammissibile in ragione della doppia conforme e della mancata specificazione dei fatti decisivi omessi.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente in cassazione deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 109 DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Citato quale disciplina vigente che ha sostituito il previgente art. 75 del TUIR, nel principio giurisprudenziale richiamato sulla non ammortizzabilità del costo del TFR come avviamento.
art. 75 DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel precedente giurisprudenziale per evidenziare che il costo del TFR non può essere ammortizzato secondo le regole dell'avviamento.
Massime di principio
- Nella cessione d'azienda, il trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti trasferiti è una passività autonoma e non può essere confuso con l'avviamento, che è un elemento patrimoniale attivo riferibile al solo acquirente.
- Ai fini della determinazione del valore dell'avviamento non è consentito portare in diminuzione il TFR come se fosse un segno negativo dell'avviamento, perché passività e avviamento hanno natura giuridica diversa e operano su piani distinti.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che si risolvono in contestazioni di merito o che investono direttamente l'atto impugnato anziché la sentenza sono inammissibili, specie se difettano di autosufficienza.
- Quando ricorre una "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e non chiarisce quali fatti decisivi sarebbero stati omessi.
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