Cassazione Penale, Sentenza n. 34468/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per carenza di autonoma motivazione dell'ordinanza del G.I.P. (presunto mero rinvio alla richiesta del P.M.) e per vizio di valutazione del quadro indiziario. In particolare la difesa denunciava: nullità per mancata autonoma valutazione circa i gravi indizi e le esigenze cautelari (art. 292 c.p.p. e art. 111 Cost.), motivazione meramente descrittiva e collettiva; insufficienza delle intercettazioni a carico del ricorrente, valorizzazione impropria di conversazioni tra terzi, contraddittorietà nella qualificazione di "promotore" e omissione di risposta a motivi nuovi relativi a captazioni che avrebbero smentito il ruolo attribuito.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura di nullità: l'ordinanza genetica conteneva un capitolo autonomo dedicato alla posizione del Giambanco con richiamo e analisi di specifiche intercettazioni (7/07/2021, 17-18/02/2022, 12/01/2023) e altre risultanze che illustravano il ruolo di supervisore, il collegamento con i vertici mafiosi e l'adempimento del contributo economico. Il Tribunale del riesame ha legittimamente integrato e confermato la motivazione, per quanto compatibile con i limiti dell'art. 309 c.p.p. Le doglianze sul merito (secondo motivo) sono state dichiarate inammissibili in cassazione in quanto miravano a una riconsiderazione del compendio probatorio e non dimostravano un travisamento decisivo; le intercettazioni, valutate secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, sono state ritenute idonee a sostenere la qualificazione e le esigenze cautelari. È stata confermata l'adeguatezza della custodia in carcere per il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione nel contesto mafioso; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata quale contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la decisione conferma che il fatto contestato rientra nella disciplina prevista e costituisce fattispecie di particolare allarme sociale.
Richiamato in motivazione a titolo di contesto mafioso e della forza intimidatrice del vincolo associativo; la Corte osserva che riferimenti a fattispecie non direttamente contestate non inficiano di per sé la motivazione se utili a descrivere il contesto criminoso.
Codice di procedura penale, art. 292
Invocato dalla difesa in tema di nullità per difetto di motivazione; la Corte chiarisce che l'art. 292 consente la dichiarazione di nullità solo quando la motivazione manchi del tutto o si riduca a formule di stile che impediscono di individuare la ratio decidendi.
Costituzione, art. 111
Riferimento al diritto a un provvedimento motivato; la Corte richiama il principio ma ritiene rispettato l'obbligo motivazionale nel provvedimento impugnato.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Norma sul divieto di riesaminare nel riesame taluni aspetti; la Corte precisa che il giudice del riesame ha il potere/dovere di integrare carenze motivazionali nei limiti consentiti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Codice di procedura penale, art. 192, commi 2 e 3
Regole sulle prove indiziarie: le intercettazioni, se chiare e credibili, possono costituire prova diretta o indiziaria richiedendo gravità, precisione e concordanza; la Corte conferma che il giudice di merito ha adeguatamente valutato gli elementi rientranti in tali criteri.
Codice di procedura penale, art. 273
Richiamato dalla difesa; la Corte non ha ritenuto che si sia verificato un travisamento o un'omessa valutazione decisiva in violazione della norma invocata, e ha ritenuto inammissibili le doglianze basate su stralci non autosufficienti.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Regola la portata del controllo in Cassazione: è sindacabile il rapporto tra motivazione e decisione, non la rivalutazione del compendio probatorio. La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili le censure sul merito.
Codice di procedura penale, art. 274, lett. a) e c)
Indicano le esigenze cautelari rilevanti (inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto dimostrati, nel caso concreto, tali presupposti dati il contesto mafioso e il ruolo attribuito al ricorrente.
Codice di procedura penale, art. 51, comma 3‑bis
Richiamato in relazione alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per determinati delitti; la Corte osserva che nulla è stato prodotto dalla difesa per superare tale presunzione.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 4
Citato in tema di integrazione motivazionale da parte del giudice del riesame: la giurisprudenza consente al riesame di integrare carenze motivazionali riguardanti le esigenze cautelari di particolare rilievo, compatibilmente con i limiti di legge.
Massime di principio
- La nullità di un provvedimento cautelare per carenza di motivazione è eccezionale: occorre che la motivazione manchi del tutto o sia costituita da clausole di stile che impediscono di comprendere la ratio decidendi.
- Il giudice del riesame può integrare e meglio argomentare le carenze motivazionali dell'ordinanza di primo grado entro i limiti stabiliti dalla legge; ciò non equivale a riaprire il libero convincimento sulle prove.
- In Cassazione non è consentita una riconsiderazione del merito probatorio; le censure devono riguardare il rapporto tra motivazione e decisione o dimostrare un travisamento decisivo della prova, e vanno supportate da trascrizioni/allegazioni autosufficienti degli atti richiamati.
- Le intercettazioni possono costituire prova diretta o indiziaria a condizione che siano valutate secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza; la loro interpretazione rimane questione di fatto sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento decisivo.
- La nozione di "promotore"/"organizzatore" in reati associativi comprende anche chi svolge compiti direttivi, di coordinamento o supervisione continuativa, e non è limitata a chi ha fondato l'associazione.
- Una motivazione "collettiva" sulle esigenze cautelari può essere ammessa quando le situazioni dei vari indagati siano sovrapponibili e le argomentazioni applicabili in modo analogo; tuttavia la difesa deve provare elementi specifici per superare presunzioni di adeguatezza della custodia.
- Per impugnare efficacemente in Cassazione doglianze basate su documenti probatori, la parte deve rendere il ricorso autosufficiente (trascrizioni, indicazioni precise e prova della incompatibilità decisiva rispetto al provvedimento impugnato).
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