Cassazione Penale, Sentenza n. 34369/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato previsto dagli artt. 2 e 7 del d.l. n. 4/2019 (conv. L. n. 26/2019) per aver dichiarato falsamente di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. In cassazione la difesa ha eccepito: (i) la sopravvenuta illegittimità costituzionale della parte normativa che fissava il requisito della residenza decennale (in ragione della successiva pronuncia della Corte costituzionale che ha ridotto il requisito a cinque anni), e (ii) un vizio di motivazione relativo alla mancanza di una dichiarazione sottoscritta e alla presunta assenza di "paternità consapevole" dell'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale: la sentenza della Corte costituzionale, pur avendo ridotto il requisito da dieci a cinque anni, non ha eliminato la rilevanza penale della falsa dichiarazione di residenza e non ha reso insussistente la fattispecie nel caso di specie, posto che la ricorrente risultava in Italia dal 03/06/2017 e aveva richiesto il beneficio il 22/12/2020 (quindi la residenza era inferiore sia a dieci che a cinque anni). La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità, ritenendo adeguata e dettagliata la motivazione della Corte d'appello circa la conoscenza della lingua italiana, la sottoscrizione delle richieste al CAF e la validità dell'invio telematico.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 (conv. L. n. 26/2019)
disposizione che richiedeva la residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi, al momento della domanda
La norma imponeva il requisito della residenza decennale per l'accesso al reddito di cittadinanza; la Corte costituzionale ha tuttavia ridotto tale requisito a cinque anni, ritenendolo più proporzionato rispetto al principio di uguaglianza
art. 7, d.l. n. 4 del 2019 (conv. L. n. 26/2019)
Stabilisce la sanzione penale per le false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la sua operatività è stata ritenuta compatibile con gli interventi giurisprudenziali intervenuti, nei limiti del requisito temporale di residenza ridotto a cinque anni
Sentenza Corte di Giustizia (Grande Sezione), 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22
"l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE... osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso... a una residenza di almeno dieci anni"
La CGUE ha ritenuto che il reddito di cittadinanza in quei procedimenti fosse riconducibile alle misure di assistenza sociale e che un requisito di residenza decennale fosse incompatibile con il diritto dell'Unione; la Corte di cassazione tuttavia evidenzia che la CGUE si è attenuta all'interpretazione fornita dal giudice di rinvio e non ha verificato la natura della misura.
Sentenza Corte Costituzionale n. 31 del 20 marzo 2025
"illegittimità costituzionale... nella parte in cui prevedeva... 'per almeno 10 anni', anziché prevedere 'per almeno 5 anni'"
La Consulta ha ritenuto il requisito decennale sproporzionato rispetto all'art. 3 Cost. e l'ha ridotto a cinque anni, motivando che il reddito di cittadinanza non è una mera prestazione assistenziale ma una misura con forte componente di inclusione attiva; questa lettura nazionale prevale ai fini dell'applicazione interna
Direttiva 2003/109/CE, art. 11(1)(d) e art. 4
"l'articolo 4... individua in cinque anni il periodo di soggiorno... quale requisito idoneo a comprovare un adeguato radicamento"
La Corte di Giustizia ha richiamato la direttiva per ritenere il termine di cinque anni adeguato a provare il radicamento e la parità di trattamento per i soggiornanti di lungo periodo
Direttiva 2004/38/CE, art. 16(1)
Riferimento parallelo al termine quinquennale come indicatore di radicamento, richiamato dalla Corte costituzionale a supporto della ragionevolezza del termine di cinque anni
Raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023
"relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva"
Consente agli Stati membri di utilizzare criteri selettivi basati sulla residenza protratta per prestazioni con struttura e funzioni analoghe al R.d.c., purché il periodo sia proporzionato e in considerazione della sostenibilità finanziaria
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui)
Conferma che l'errore sulla sussistenza del diritto al reddito di cittadinanza è un errore di diritto penale che non esclude il dolo previsto dall'art. 5 c.p.; pertanto la conoscenza/consapevolezza della normativa non è attenuata da un'argomentazione di oscurità della norma
Massime di principio
- La dichiarazione di sopravvenuta illegittimità o la modifica di un requisito normativa (es. da 10 a 5 anni) non annulla automaticamente responsabilità penali pregresse: se la condotta è anteriore alla modifica o non soddisfa il nuovo requisito, la rilevanza penale può permanere.
- La qualificazione del reddito di cittadinanza (misura assistenziale vs. misura di inclusione attiva) incide sull'interpretazione sovranazionale e nazionale: una diversa valutazione da parte della Corte costituzionale può legittimare requisiti selettivi che la CGUE aveva censurato, nell'ambito dell'ordinamento interno.
- La sentenza della Corte di Giustizia segue l'interpretazione formulata dal giudice di rinvio e non verifica l'esattezza di quella ricostruzione: i giudici nazionali e costituzionali mantengono il potere di verifica sulla natura delle misure interne.
- Se la dichiarazione alla procedura è risultata falsa rispetto al requisito di residenza e la durata effettiva è inferiore anche al nuovo requisito (5 anni), la condotta mantiene rilevanza penale e la sanzione può essere confermata.
- Eccezioni difensive generiche o non adeguatamente specificate (p.es. contestazioni sommarie di motivazione o di "paternità dell'atto") sono spesso dichiarate inammissibili; bisogna contestare puntualmente gli elementi di fatto e di prova esaminati in motivazione.
- L'errore circa il diritto al beneficio si qualifica, in questo contesto, come errore di legge che non esclude il dolo: la difesa deve quindi dimostrare circostanze concrete che possano integrare ignoranza inevitabile o vizi formali della dichiarazione per escludere il dolo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34367/2025 del 22/10/2025
- Sentenza penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34370/2025 del 22/10/2025
- Sentenza penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34371/2025 del 22/10/2025
- Sentenza penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34372/2025 del 22/10/2025
- Sentenza penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34373/2025 del 22/10/2025
- Sentenza penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34374/2025 del 22/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →