Cassazione Penale, Sentenza n. 34373/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato: il quantitativo era inferiore ai 15 kg e non ricorrevano le aggravanti speciali di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 141/2024. La Corte ha inoltre disposto la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli in ordine alla responsabilità amministrativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Guadagno era stato condannato per aver illecitamente detenuto e posto in vendita tabacchi lavorati esteri (t.l.e.) per un quantitativo di 3,380 chilogrammi. Il ricorso in Cassazione chiedeva l'annullamento perché, dopo la riforma del 2024, il fatto sarebbe depenalizzato (quantitativo inferiore a 15 kg), nonché la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e la revisione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 84, comma 2
La detenzione per la vendita di t.l.e. in quantità inferiore a quindici chilogrammi costituisce illecito amministrativo e non più reato penale, salvo il verificarsi di aggravanti previste dall'art. 85.
d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 85
Individua le aggravanti speciali che, se presenti, mantengono la rilevanza penale della condotta anche per quantitativi inferiori a quindici chilogrammi.
Cass. Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025 (D'Angelo), Rv. 287524 - 01
Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025
Principio di diritto secondo cui, in materia di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di t.l.e. sotto i 15 kg è non punibile penalmente anche in presenza di recidiva specifica, salvo aggravanti ex art. 85 d.lgs. n. 141/2024.
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non si poteva applicare perché il fatto era ormai depenalizzato e quindi non sussisteva una pena da modificare o sostituire.
Massime di principio
- Se la detenzione per vendita di t.l.e. è inferiore a 15 kg, la condotta è in linea di principio un illecito amministrativo e non un reato penale dopo il d.lgs. n. 141/2024.
- La recidiva specifica, di per sé, non rialza la rilevanza penale per quantitativi sotto la soglia dei 15 kg; è irrilevante salvo che non ricorrano le aggravanti speciali previste dall'art. 85.
- Se sussistono le aggravanti di cui all'art. 85 d.lgs. n. 141/2024 la condotta può invece conservare rilevanza penale nonostante il quantitativo ridotto.
- Quando una condotta precedentemente penalmente sanzionata viene depenalizzata dalla legge, la sentenza penale va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi all'autorità amministrativa competente per l'eventuale sanzione amministrativa.
- L'eventuale applicazione di misure alternative o di norme come l'art. 131-bis c.p. è subordinata al fatto che la condotta sia ancora qualificabile come reato; se è depenalizzata tali istituti non trovano applicazione.
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