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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34370/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per violazione dell'art. 6, commi 1 e 6, legge 401/1989 (divieto di accesso/Daspo). Le censure principali hanno riguardato: 1) la violazione dei principi di tassatività e offensività della norma, sostenendo che si tratta di reato di pericolo concreto e che la mera presenza in un locale pubblico non ha creato un pericolo concreto di contatto con tifoserie avverse; specificamente Nigro ha dedotto di essersi trovato in un bar per adempiere all'obbligo di firma e senza contatti pericolosi; 2) la mancata considerazione da parte della Corte territoriale della sentenza assolutoria emessa dal Gip in altra data per medesime condotte; 3) vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio in quanto i giudici hanno tenuto conto di presunte precedenti violazioni del Daspo non definitive (assoluzioni) e di precedenti penali; 4) il diniego delle sanzioni sostitutive (lavori di pubblica utilità) e delle pene sostitutive per motivazione generica e stereotipata, nonostante la disponibilità di un programma di trattamento e l'assenza, per alcuni, di precedenti rilevanti. Complessivamente i ricorrenti contestano profili di diritto (qualificazione della fattispecie come reato di pericolo astratto vs pericolo concreto) e profili di motivazione e adeguatezza del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi nella parte principale, confermando che l'art. 6, commi 1 e 6, legge 401/1989 è reato di mera condotta e di pericolo astratto: la mera violazione del divieto di accesso nei luoghi interdetti, nell'arco temporale della manifestazione, integra il reato, senza richiedere la prova di un pericolo concreto o di contatto violento. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato le registrazioni video e gli elementi indiziari (presenza in gruppo di ultras, prossimità temporale alla gara, luogo abitualmente frequentato da frange violente) per ritenere integrato il reato; le valutazioni probatorie sull'estensione temporale della permanenza sono insindacabili in Cassazione. Tuttavia la Corte ha accolto la doglianza relativa al diniego delle pene sostitutive: ha ritenuto la motivazione del giudice di merito apparente e stereotipata perché si è limitata a richiamare in modo generico i precedenti penali e le violazioni del Daspo senza specificare per ciascun ricorrente e senza valutare compiutamente la prognosi rieducativa e l'effettiva idoneità del programma presentato. Per tale motivo la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla parte che ha escluso l'applicabilità delle pene sostitutive, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto; il resto della sentenza è confermato e i ricorsi sono respinti.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 1 e 6

    sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa chiunque violi le disposizioni dei commi 1 e 2 (divieto di accesso e obbligo di presentazione)

    La Corte ha interpretato la disposizione come reato di mera condotta e di pericolo astratto: è sufficiente la mera violazione del divieto questorile nell'arco temporale stabilito perché la fattispecie sia integrata; non è richiesto che si verifichi un pericolo concreto o un danno effettivo.

  • Art. 6-bis legge 401/1989 (richiamato in giurisprudenza)

    fattispecie che sanziona lanci, scavalcamento, invasione di campo "in modo da creare un concreto pericolo per le persone"

    Contrapposto all'art. 6, l'art. 6-bis è espressamente di pericolo concreto; la sentenza lo cita per distinguere le diverse tecniche incriminatrici adottate dal legislatore.

  • Art. 20-bis cod. pen. (richiamato dai ricorrenti)

    Invocato dai ricorrenti in relazione alle pene sostitutive; la Corte ha esaminato la applicabilità delle sanzioni sostitutive alla luce del requisito di motivazione del diniego, rilevando che la mera richiamazione generica dei precedenti non è sufficiente.

  • Sez. 3, n. 43575 del 11/07/2018, Rv. 275390 (giurisprudenza richiamata)

    Precedente che ha escluso l'automatica integrazione del reato per la mera visione della partita da un'abitazione privata adiacente allo stadio, richiedendo l'accertamento del pericolo di contatti umani; la Corte ha distinto tale ipotesi dai casi di presenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico proibiti dal Daspo.

  • Sez. 3, n. 545 del 01/12/2022, Rv. 284032 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata per il confronto tra reati di pericolo astratto e reati di pericolo concreto, a supporto della qualificazione dell'art. 6 come reato di pericolo astratto.

  • Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210 (giurisprudenza recente)

    Stabilisce che il giudice può respingere la richiesta di pena sostitutiva basandosi anche sui soli precedenti penali, purché la valutazione sia specifica, puntuale e concreta; la Corte ha richiamato il principio ma ha ritenuto che, nel caso concreto, la motivazione del diniego fosse generica e insufficiente.

Massime di principio

  • L'art. 6, commi 1 e 6, legge 401/1989 è reato di mera condotta e di pericolo astratto: la mera violazione del divieto di accesso nei luoghi interdetti, durante il periodo dell'evento sportivo, integra la fattispecie delittuosa senza necessità di prova di un pericolo concreto o di contatti violenti.
  • La valutazione della prova (durata e modalità della permanenza nei luoghi vietati, ricostruzione dei fotogrammi video) è rimessa al giudice di merito e la Cassazione sindaca solo i vizi di diritto o di motivazione non manifestamente insussistenti.
  • Le ragioni personali (es. presentarsi al commissariato per l'obbligo di firma) non costituiscono di per sé causa di giustificazione della presenza nei luoghi vietati, salvo che non emergano concrete e adeguatamente provate circostanze che la giustifichino come causa di esclusione dell'antigiuridicità.
  • Una sentenza assolutoria intervenuta per fatti analoghi non è automaticamente vincolante nel giudizio successivo; se le motivazioni dell'assoluzione non sono state svolte e valutate in sede di merito, la Corte d'appello può mantenerne distinta valutazione purché rispetti i principi di motivazione.
  • In tema di pene sostitutive, il diniego deve essere motivato puntualmente: la mera menzione e richiamo generico di precedenti penali o di violazioni del Daspo non è sufficiente; il giudice deve valutare concretamente la prognosi rieducativa e l'idoneità del programma presentato.
  • Distinzione pratica: la presenza in un'abitazione privata e la visione della partita da luogo privato sono trattate diversamente rispetto alla presenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico interdetti dal Daspo, che rilevano in quanto idonei a creare pericolo astratto.

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