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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34372/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna relativa a dichiarazioni mendaci rese nelle dichiarazioni sostitutive INPS (15/06/2020 e gennaio 2021) finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene di non aver avuto dolo perché un impiegato dell'ufficio postale ha materialmente compilato la domanda dopo che il ricorrente gli aveva fornito carta d'identità e permesso di soggiorno; dichiara carenza di competenze linguistiche, aver chiesto aiuto alla Caritas e di essersi comportato in buona fede, convinto di avere diritto al beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto rilevante la giurisprudenza sovranazionale e costituzionale recente (sent. Corte di Giustizia Grande Sezione 29/07/2024, C-112/22 e C-223/22; Corte costituzionale, sent. n.31/2025) che ha confermato la rilevanza penale delle false dichiarazioni relative al requisito della precedente residenza per il reddito di cittadinanza (con interpretazione poi limitativa del requisito a cinque anni). Sul piano probatorio la Corte ha ritenuto persuasive e non contraddette le affermazioni del giudice di merito secondo cui il ricorrente ha compilato e sottoscritto personalmente la dichiarazione mendace; le difficoltà linguistiche e l'ausilio di terzi non sono state ritenute sufficienti a escludere il dolo. Di conseguenza la condanna di primo grado e di appello è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - art. 2, comma 1

    Stabilisce il requisito della precedente residenza nel territorio dello Stato per l'accesso al reddito di cittadinanza (originariamente indicato in dieci anni, poi ricondotto a cinque anni dalle interpretazioni giurisprudenziali successive).

  • decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - art. 7 (comma rilevante per le false dichiarazioni)

    Sanziona penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie rilevando la falsità della dichiarazione rispetto al requisito temporale rilevante.

  • Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22

    Ha contribuito a definire i limiti compatibili con il diritto UE della disciplina nazionale sul reddito di cittadinanza, consentendo l'interpretazione che renda la norma conforme ai principi sovranazionali pur con la limitazione del requisito di residenza a cinque anni.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 31 del 20 marzo 2025

    Ha confermato la costituzionalità della disciplina, contribuendo all'interpretazione del requisito temporale (ridotto a cinque anni) senza escludere la rilevanza penale delle false dichiarazioni riguardanti la residenza.

Massime di principio

  • La presenza di una terza persona che materialmente compila la domanda non esclude automaticamente la responsabilità penale del firmatario: rileva se il dichiarante ha consapevolmente sottoscritto dichiarazioni false o non ha adottato le cautele necessarie per verificarne il contenuto.
  • La mera difficoltà linguistica o la richiesta di assistenza (es. Caritas, impiegati postali) non escludono il dolo se non è provato che il dichiarante era incapace di intendere il contenuto o fosse stato ingannato in modo tale da escludere la consapevolezza della falsità.
  • La valutazione della buona fede è rimessa al giudice di merito e fonda la sua decisione sulla congruenza degli elementi di fatto (date di ingresso/residenza, documenti esibiti, comportamento dell'imputato); lacune probatorie del ricorrente comportano il rigetto delle censure fondate su ricostruzioni alternative dei fatti.
  • Le modifiche interpretative del requisito di residenza operate da Corte di Giustizia e Corte costituzionale (limitazione a cinque anni) non impediscono, di per sé, l'applicazione delle sanzioni penali per false dichiarazioni quando la dichiarazione sia comunque non corrispondente alla situazione reale del dichiarante rispetto al requisito applicabile.
  • In casi simili è essenziale conservare e produrre ogni documento e prova che dimostri la buona fede o l'effettiva impossibilità di conoscere il contenuto della dichiarazione (comunicazioni scritte, attestazioni degli ausiliari, prove di effettiva analfabetizzazione linguistica), altrimenti il giudice tenderà a ritenere valida la presunzione di consapevolezza derivante dalla sottoscrizione.

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