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Ordinanza

Ordinanza n. 1550/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione predetta di conformarsi al giudicato, costituito dal decreto della Corte di Appello di Napoli, relativo al procedimento iscritto al n. 2340/2019 del ruolo generale degli affari diversi, emesso in data 17/04/2020, notificato in data 07/04/2022;

Giustizia amministrativa202400390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi al giudicato costituito da un decreto della Corte di Appello di Napoli relativo a somme liquidate ai sensi della legge Pinto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato costituito da un decreto della Corte di Appello di Napoli, emesso il 17 aprile 2020 e notificato il 7 aprile 2022, relativo alla liquidazione di somme ai sensi della legge n. 89/2001. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato che l'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, prevedendo la possibilità per i creditori di rinnovare la domanda di pagamento e, decorso il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, il divieto temporaneo di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, nonché la sospensione automatica dei giudizi già pendenti.

La decisione

Il TAR, ritenuti impregiudicati i profili di rito, di merito e relativi alle spese, ha disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La sospensione opera sino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione, decorrente dopo i venti giorni successivi all'entrata in vigore della legge n. 207/2024, indicata nell'ordinanza nel 1° gennaio 2025. Il TAR ha precisato che la prosecuzione del giudizio richiederà la presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. La decisione non contiene una pronuncia definitiva sui profili processuali, di merito o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza pendenti e impedisce, per il biennio previsto, l'inizio di nuovi giudizi di ottemperanza o azioni esecutive da parte dei creditori rientranti nell'ambito della disposizione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale per disporre la sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Prevede la prosecuzione del giudizio a seguito di istanza di fissazione dell'udienza da presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Massime di principio

  • Quando una disposizione speciale stabilisce che i giudizi di ottemperanza pendenti relativi a crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 sono sospesi automaticamente per un determinato periodo, il giudice dell'ottemperanza deve disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., senza definire nel frattempo le questioni di rito, di merito o sulle spese.
  • La sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 opera, per i creditori rientranti nel suo ambito, dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione e si protrae per i successivi due anni; durante tale periodo non possono essere iniziati nuovi giudizi di ottemperanza e quelli pendenti restano sospesi.
  • Dopo la scadenza del periodo di sospensione, la prosecuzione del giudizio di ottemperanza richiede la presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni, secondo l'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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