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Ordinanza

Ordinanza n. 1432/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del Decreto Dipartimentale n. 57044 del 17.10.2025 (all.1), con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, a fronte della domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale n.42560, presentata dal ricorrente in data 28.1.2025 (all.2) ed acquisita al prot.n. 3948 il 30.1.2025, ai fini dell'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso ADSS (Sostegno scuola superiore), ne ha rigettato il riconoscimento; - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, trasmesso con mail del 27.9.2025 avente ad oggetto "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. n. 3949 formulata da Castellano Aniello del 30/01/2025 per il riconoscimento della formazione spagnola ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) (art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241). (all.3); di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici nonché degli atti applicativi e consequenziali, ancorché sconosciuti.

Giustizia amministrativa202600266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione professionale spagnolo per l'esercizio della professione docente nella classe di concorso ADSS, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la domanda di riconoscimento della formazione professionale spagnola, presentata ai sensi della direttiva 2013/55/UE, ai fini dell'esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ADSS. È stata altresì impugnata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990, nonché gli atti presupposti, preparatori, applicativi e consequenziali. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché non risultava che il ricorrente fosse titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno; pertanto, il diniego di riconoscimento del titolo non determinava, allo stato degli atti, un pregiudizio grave e irreparabile. Ritenuta sufficiente tale ragione, il Collegio non ha esaminato il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile la domanda cautelare deve essere respinta.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di riconoscimento, senza che l'ordinanza ne esamini nel merito l'applicazione.

  • direttiva 2013/55/UE

    È indicata quale base normativa della domanda amministrativa di riconoscimento della formazione professionale spagnola, ma l'ordinanza non esamina la fondatezza delle censure relative al diniego.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera mancata attribuzione del bene della vita, in assenza di una concreta e attuale situazione pregiudizievole, non è sufficiente.
  • Quando il periculum in mora risulta insussistente, il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare senza esaminare il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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