Ordinanza n. 633/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione cautelare quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate - D.C.P. 22 aprile 2025, in data 08.10.2025, disposta con il giudizio di inidoneità attitudinale espresso dalla Commissione; 2) tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali; quanto ai motivi aggiunti del 03.03.2026, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il decreto del Direttore generale della pubblica sicurezza, adottato il 19.12.2025, di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate - D.C.P. 22 aprile 2025, nella parte in cui non comprende il ricorrente, a seguito dell’esclusione impugnata con il ricorso introduttivo; 2) gli atti preordinati, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per inidoneità attitudinale e successiva graduatoria di merito nella parte in cui non comprende il ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'8 ottobre 2025 con cui la Commissione lo ha giudicato non idoneo sotto il profilo attitudinale e lo ha escluso dal concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del Direttore generale della pubblica sicurezza del 19 dicembre 2025, di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, nella parte in cui non lo comprende quale conseguenza dell'esclusione. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro il giudizio di inidoneità, limitandosi a disporre un adempimento processuale relativo all'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sulla domanda cautelare. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito, autorizzando la notifica semplificata mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno della presente ordinanza, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Il ricorrente deve adempiere entro il 30 aprile 2026 e depositare, nei dieci giorni successivi, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. Il Ministero deve mantenere online gli atti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, assicurare un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione della pubblicazione. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione tramite la Segreteria e l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., per autorizzare la notifica semplificata mediante pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante modalità semplificate di notificazione.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione della presente ordinanza, degli atti processuali e dell'elenco dei controinteressati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per giustificare l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro l'esclusione da una procedura concorsuale e i successivi atti della procedura possono incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali controinteressati.
- L'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante pubblici proclami in forma semplificata, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione dell'ordinanza, degli atti processuali e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con fissazione di un termine perentorio per l'adempimento e di un successivo termine per il deposito della relativa attestazione.
- Quando è autorizzata la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, quest'ultima deve mantenere online gli atti pubblicati sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, rendere il collegamento accessibile dalla home page e rilasciare alla parte l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
Come è indicizzato
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