Ordinanza n. 1433/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - Del decreto di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 5737 del 12/01/2026 trasmesso a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO REGISTRO UFFICIALE.U.0005737 del 12/01/2026, recante rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar” conseguito in Albania, ai fini della specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola secondaria di II grado, con la quale il M.I.M. comunica all'odierna ricorrente che "l'attestato formativo dell'istante Giusi CIAMPONE, nata il 05/03/1976 a Troia (FG), ITALIA, denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar, conseguito in Albania, non è titolo valido, in Italia, per l'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l'istanza prot. n. 37001 del 04/09/2024 è rigettata"; nonché per l'annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti ivi compresi il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 e le determinazioni istruttorie comunque adottate, per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Albania per l'insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento, in Italia, di un titolo albanese denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, ai fini della specializzazione per il sostegno didattico nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Albania per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e le determinazioni istruttorie. La domanda comprendeva inoltre il riconoscimento del diritto a ottenere il riconoscimento del titolo, principalmente quale effetto dell'eventuale annullamento degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; nella fase cautelare il TAR ha comunque rilevato che il diniego risulta motivato sulla base della carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha giudicato sufficientemente argomentata la motivazione del diniego ministeriale, fondata sulla carente qualità della qualifica estera sottoposta a riconoscimento. Non ravvisando quindi, allo stato, elementi sufficienti per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato, ha respinto la domanda cautelare. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non formula una valutazione autonoma sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Disciplina la tutela cautelare richiesta; il TAR ha respinto la domanda sulla base del sommario esame della motivazione del diniego.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato appare sufficientemente argomentata in relazione alla carente qualità del titolo sottoposto a riconoscimento.
- Il diniego del riconoscimento di un titolo estero non presenta, allo stato cautelare, un fumus favorevole alla sospensione quando l'amministrazione abbia motivato la decisione facendo riferimento alla qualità insufficiente della qualifica estera; la valutazione definitiva resta riservata al merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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