Ordinanza n. 69/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento della dichiarazione dell’interesse culturale del Ministero della Cultura – Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale – DiT - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte, n. 117 (protocollo della notifica n. 27872-P) dell’11 dicembre 2025, notificato alla Ricorrente con PEC del 16 dicembre 2025, nella parte in cui ha dichiarato l’interesse culturale di Casa Curti (il “Decreto di Vincolo”); - della rettifica della dichiarazione dell’interesse culturale del Ministero della Cultura – Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale – DiT - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte, n. 27 (protocollo della notifica n. 1480-P) del 22 gennaio 2026, con la quale la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte ha rettificato il Decreto di Vincolo per errore materiale, ribadendo l’interesse culturale di Casa Curti (la “Rettifica del Decreto” o “Rettifica”, congiuntamente al Decreto di Vincolo, i “Provvedimenti”); - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche se non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della Ricorrente, tra i quali la Comunicazione di avvio del procedimento del 4 agosto 2025 (la “Comunicazione di Avvio”); con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, nonché di richiedere il risarcimento dei danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione dell’interesse culturale di Casa Curti e successiva rettifica per errore materiale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la dichiarazione ministeriale dell’interesse culturale di Casa Curti, nonché la successiva rettifica, chiedendo l’annullamento anche degli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né formula una valutazione sul merito delle censure. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione istruttoria relativa alla seduta della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Piemonte del 25 novembre 2025, alle successive sedute nelle quali si è svolta l’istruttoria, nonché all’intero fascicolo istruttorio, comprensivo della documentazione storica, artistico-architettonica e della relazione storico-artistica, culturale e architettonica posta a fondamento dei provvedimenti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, ordinando il deposito, entro quaranta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, dei verbali e delle determinazioni della Commissione regionale per il patrimonio culturale, di tutti gli ulteriori verbali concernenti l’istruttoria e dell’intero fascicolo istruttorio utilizzato per la dichiarazione dell’interesse culturale. La causa è quindi rimasta interlocutoria, senza statuizione sull’illegittimità dei provvedimenti, sulle censure dedotte o sulle spese.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell’ordinanza istruttoria, senza ulteriore interpretazione espressa nel testo.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per disporre l’acquisizione della documentazione necessaria ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene che la documentazione disponibile non sia sufficiente per decidere una domanda di annullamento, può disporre l’acquisizione di verbali, fascicoli e altri atti dell’istruttoria amministrativa necessari alla ricostruzione dei presupposti del provvedimento impugnato.
- In una controversia relativa alla dichiarazione dell’interesse culturale, l’istruttoria giudiziale può riguardare sia il procedimento decisionale dell’organo competente sia la documentazione storica, artistica e architettonica posta a fondamento della relazione e del vincolo.
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