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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30066/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

Il creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo e poi ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Roma che aveva confermato l’inammissibilità della domanda ultratardiva di insinuazione al passivo. La pretesa riguardava, in via privilegiata, un credito da trattamento di fine rapporto e, in subordine, altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Il tribunale aveva ritenuto che la domanda fosse stata depositata oltre il termine di un anno dall’esecutività dello stato passivo senza che fosse provata una causa non imputabile del ritardo, valorizzando anche la circostanza che il ricorrente era già a conoscenza del fallimento e che aveva in precedenza presentato un’altra domanda di insinuazione. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 101 e 72 l.f., sostenendo che il credito da TFR, sorto in corso di procedura, non fosse soggetto al termine decadenziale dell’art. 101 l.f. e che il curatore, quale datore di lavoro che aveva risolto il rapporto, avrebbe dovuto far valere il credito senza necessità di specifica domanda di insinuazione. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione in prededuzione di spese legali e contributi previdenziali non versati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse specificamente la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sulla tardività non giustificata della domanda e sulla mancata prova della non imputabilità dell’inerzia; ha inoltre ribadito che, ai fini dell’ammissibilità della domanda ultratardiva, l’istante deve provare sia la causa esterna impeditiva sia la non imputabilità dell’ulteriore inerzia dopo la cessazione dell’impedimento. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché non si confrontava con la ratio del provvedimento, che aveva escluso quel credito in quanto già oggetto di precedente diniego definitivo non opposto. È stato inoltre disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 98 l.f.

    norma che regola l’opposizione allo stato passivo

  • art. 101 l.f.

    la domanda ultratardiva è ammissibile solo in presenza di non imputabilità del ritardo; il termine annuale e la ratio acceleratoria impongono una specifica prova della causa impeditiva e dell’inerzia successiva

  • art. 72 l.f.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull’insorgenza del credito in corso di procedura

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per censurare la violazione di legge

  • art. 112 c.p.c.

    regola sul corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la doglianza è stata ritenuta generica e non confrontata con la ratio decidendi

  • art. 366, co. 1, n. 3 c.p.c.

    impone l’esposizione sommaria ma ordinata dei fatti, pena l’inammissibilità per difetto di specificità

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova della non imputabilità della tardività grava sull’istante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità della domanda di insinuazione ultratardiva al passivo, il creditore deve dimostrare la non imputabilità del ritardo, allegando e provando sia la causa esterna che ha impedito la tempestiva proposizione della domanda sia la ragione dell’ulteriore inerzia dopo la cessazione di quell’impedimento.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata; se il provvedimento si fonda sulla tardività non giustificata della domanda, è inammissibile un motivo che sviluppi una diversa ricostruzione del credito senza scardinare quel fondamento.
  • La natura del credito vantato non consente, di per sé, di aggirare la disciplina dell’insinuazione al passivo e i termini previsti per le domande tardive o ultratardive.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede un ricorso specifico e completo nella esposizione dei fatti e deve misurarsi con il contenuto effettivo della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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