Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12996/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva stipulato, con atto notarile, una cessione a titolo oneroso del diritto di superficie su un terreno di sua proprietà, terreno pervenutogli per successione ereditaria. L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento, qualificando le somme percepite come redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ex art. 67, comma 1, lett. l, d.P.R. 917/1986, con recupero a tassazione di IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi. Il contribuente aveva sostenuto, invece, che la costituzione del diritto di superficie non integrasse un'obbligazione di fare/non fare/permettere e che, trattandosi di terreno agricolo acquisito per successione, il corrispettivo non fosse imponibile come plusvalenza. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo applicabile l'art. 67, lett. l. In cassazione il contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. l, d.P.R. 917/1986, per avere la CTR erroneamente sussunto il contratto nella categoria dei redditi derivanti da obblighi di permettere, nonostante la natura reale del diritto di superficie e la disciplina fiscale dei diritti reali di godimento ex art. 9, comma 5, TUIR.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo, acquisito per successione ereditaria, non è tassabile né come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b, né come reddito derivante da obblighi di fare, non fare o permettere ex art. 67, comma 1, lett. l, poiché l'equiparazione fiscale dei diritti reali di godimento alle cessioni di beni non consente di ricondurre la costituzione del diritto di superficie agli obblighi di permettere, che presuppongono diritti personali e non diritti reali. Ha dunque cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità e compensato quelle dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    norma procedurale richiamata quale base dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio

  • art. 67, comma 1, lett. b, d.P.R. 917/1986

    applicabile alle plusvalenze immobiliari nei casi previsti dalla legge; la Corte ribadisce che opera solo nelle ipotesi contemplate dalla disposizione, richiamando in particolare la disciplina delle aree fabbricabili

  • art. 67, comma 1, lett. l, d.P.R. 917/1986

    non è applicabile alla costituzione/cessione del diritto di superficie su terreno agricolo, perché gli obblighi di fare, non fare o permettere attengono a diritti personali e non a diritti reali

  • art. 9, comma 5, d.P.R. 917/1986

    la regola di equiparazione dei trasferimenti dei diritti reali di godimento alle cessioni del diritto di proprietà non consente di trasformare la concessione del diritto di superficie in un'obbligazione di permettere ai fini dell'art. 67, lett. l

  • art. 953 c.c.

    consente la costituzione di un diritto di superficie a termine; la temporaneità non muta la natura reale del diritto

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato per il deposito di atto dell'Agenzia ai fini della partecipazione alla discussione orale

Massime di principio

  • La costituzione onerosa del diritto di superficie su un terreno agricolo, quando il bene provenga da successione ereditaria, non genera reddito tassabile come reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l, TUIR, perché tale norma riguarda obblighi di natura personale e non la concessione di diritti reali.
  • L'equiparazione, ai fini delle imposte sui redditi, tra cessione del diritto di proprietà e trasferimento di diritti reali di godimento non autorizza un'ulteriore riqualificazione del negozio reale in obbligazione di permettere.
  • La natura temporanea del diritto di superficie non ne altera la qualificazione giuridica come diritto reale, neppure sul piano fiscale.
  • In presenza di un quadro normativo e giurisprudenziale consolidato, se la controversia è definita in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.