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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15794/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla conversione in fallimento di una procedura di amministrazione straordinaria di una società avente come unico cespite un immobile. Il tribunale aveva disposto la conversione ritenendo che, decorso inutilmente il termine semestrale previsto dalla disciplina speciale, i commissari avessero proseguito l’attività liquidatoria invece di avviare la procedura di chiusura. La corte d’appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione parziale, ha invece revocato la dichiarazione di fallimento, valorizzando documenti sopravvenuti prodotti nel giudizio di rinvio e ritenendo che entro il semestre fossero state avviate le operazioni di chiusura, essendo stato venduto l’unico immobile e avviato il rendiconto finale. Il ricorso per cassazione censura: 1) violazione degli artt. 392 e 394 c.p.c. per avere il giudice di rinvio compiuto una valutazione ex post anziché ex ante, fondandosi su fatti e documenti successivi alla data di scadenza del termine; 2) omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione dei commissari liquidatori cessati dalle funzioni. Nel ricorso si deduce anche che non vi sarebbe stata prova del saldo prezzo da parte dell’aggiudicataria, del riparto dell’attivo o dell’accantonamento per i creditori, e che sarebbe stata illegittima la chiusura della procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione sulla legittimazione del ricorrente, perché la questione era già stata decisa nel precedente giudizio di cassazione, con formazione di giudicato interno; ha poi escluso l’omessa pronuncia sui commissari liquidatori, osservando che il rigetto della loro eccezione è implicito nell’accoglimento del reclamo e che essi avevano agito anche in proprio. Quanto al primo motivo, la Corte ha affermato che il giudice di rinvio, nel caso concreto, era legittimato a valutare anche nuovi documenti e fatti sopravvenuti, poiché il precedente annullamento aveva rimesso un nuovo esame volto ad accertare se, alla scadenza del termine semestrale, la procedura potesse essere utilmente proseguita sino al suo ordinario esito finale. La Corte d’appello ha correttamente verificato che entro il termine erano già state compiute le operazioni prodromiche alla chiusura, essendo stato venduto l’unico bene e avviate le attività finali di liquidazione. Conseguentemente, la Corte ha confermato la revoca della conversione in fallimento e ha condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 70 del 2011

    La conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento richiede la verifica se, entro il termine semestrale, la procedura possa essere utilmente proseguita fino al suo ordinario esito finale; la conversione non va disposta se essa assumerebbe funzione sanzionatoria e non acceleratoria.

  • artt. 69 e ss. d.lgs. n. 270 del 1999

    La disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria e della sua eventuale conversione in fallimento va applicata tenendo conto della possibilità di completare utilmente la liquidazione entro il termine previsto.

  • art. 392 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla sentenza di cassazione, ma la concreta ampiezza dei poteri dipende dal tipo di cassazione intervenuta.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio sono ammissibili, nei limiti consentiti dalla statuizione rescindente, nuove attività istruttorie e la produzione di documenti relativi a fatti sopravvenuti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale della doglianza per violazione di legge prospettata nel ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura sul mancato esame di fatti decisivi è stata richiamata dal ricorrente per contestare l’uso di nuovi documenti e la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di accoglimento della domanda o del reclamo implica il rigetto dell’eccezione proposta dalla controparte.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

  • art. 71 d.lgs. n. 270 del 1999

    Il soggetto che abbia partecipato al giudizio di reclamo come parte interessata è legittimato autonomamente all’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se previsto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, se la cassazione ha disposto un nuovo esame su un punto decisivo, il giudice del rinvio può valutare anche fatti e documenti sopravvenuti, purché coerenti con il perimetro tracciato dalla decisione rescindente e con le preclusioni già maturate.
  • Quando la legittimazione o la qualità di parte interessata è stata già affermata dalla precedente sentenza di cassazione, la questione non può essere nuovamente rimessa in discussione nel successivo giudizio di legittimità per effetto del giudicato interno.
  • L’omessa pronuncia non ricorre se il giudice accoglie la domanda principale o il reclamo in modo incompatibile con l’eccezione difensiva avversaria, poiché il rigetto dell’eccezione può essere implicito nella struttura logica della decisione.
  • Nella disciplina della conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento, il criterio decisivo è verificare ex ante se, alla scadenza del termine previsto, la procedura fosse ancora utilmente proseguibile fino alla chiusura ordinaria; non è sufficiente un accertamento meramente probabilistico, ma può rilevare l’avvenuto avvio delle operazioni finali entro il termine.
  • La valutazione della possibilità di prosecuzione utile della procedura non deve trasformare la conversione in una sanzione automatica, perché la ratio della norma è acceleratoria e non punitiva.
  • La produzione di documenti nel giudizio di rinvio è ammissibile quando riguarda fatti sopravvenuti o comunque non allegabili prima, sempre che tale attività non contrasti con le indicazioni impartite dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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