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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6997/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di conferma della misura di prevenzione e della confisca per presunta violazione dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: il ricorrente deduceva che il Tribunale non aveva depositato il decreto di confisca entro il termine di un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, sostenendo che nel calcolo dei termini non dovesse essere computato il periodo dall'8 aprile 2020 al 15 luglio 2020 (98 giorni) richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2021

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 sia stato rispettato: al computo dei giorni di sospensione (non contestati per complessivi 259) va aggiunto il periodo di sospensione dovuto alle disposizioni emergenziali del marzo-maggio 2020 per 64 giorni (dal 9 marzo all'11 maggio 2020) e non per 98 giorni come prospettato dal ricorrente; il termine finale, perciò, è il 6 settembre 2021, successivo alla data di deposito del decreto di confisca (17 agosto 2021). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 24, comma 2

    Stabilisce il termine di un anno e sei mesi per il deposito del decreto di confisca; il comma dispone che al computo del termine si tengano conto le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dal codice di procedura penale, se compatibili. La Corte ha applicato tale principio computando anche le sospensioni compatibili determinate dall'emergenza sanitaria.

  • decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 1-4

    Ha disposto il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini per i procedimenti penali e civili nei periodi indicati; la Corte ne ha ricavato che per i processi penali il periodo utile di sospensione rilevante ai fini del calcolo dei termini era di 64 giorni (9 marzo - 11 maggio 2020), come interpretato dalle Sezioni Unite.

  • decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, art. 36 (convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40)

    Ha prorogato il termine del 15 aprile 2020 al 1° maggio 2020 per le misure emergenziali; contribuisce a definire l'arco temporale di sospensione dei termini penali durante la prima fase della pandemia.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2021

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni che avevano previsto la sospensione della prescrizione e di certi termini oltre limiti; la Corte di Cassazione ha tuttavia interpretato che, ai fini del calcolo del termine di cui all'art. 24, comma 2, rileva la sospensione di 64 giorni (e non il periodo più esteso invocato dal ricorrente).

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 5292 del 26/11/2020 (depositata 2021)

    Ha chiarito la decorrenza e la durata delle sospensioni disposte dal D.L. n. 18/2020 e dalle norme successive, ritenendo che per le misure cautelari e termini processuali il periodo di sospensione valido fosse di 64 giorni (9 marzo - 11 maggio 2020).

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente soccombente nelle impugnazioni avverso provvedimenti di prevenzione; la Corte lo ha applicato condannando Marciano al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Ai fini del computo dei termini previsti dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, devono essere considerate le cause di sospensione compatibili previste dal codice di procedura penale; le sospensioni emergenziali introdotte nel 2020 sono rilevanti nel calcolo ma vanno computate secondo le interpretazioni delle Sezioni Unite e della giurisprudenza costituzionale.
  • Le disposizioni emergenziali adottate nel marzo-maggio 2020 hanno prodotto una sospensione effettiva di 64 giorni per i procedimenti penali (9 marzo - 11 maggio 2020), non periodi più estesi invocati da talune difese, salvo diversa e motivata interpretazione giurisprudenziale.
  • Nel contestare la tardività di un provvedimento (sequestro/confisca), l'onere probatorio e di computo dei giorni di sospensione è cruciale: è fondamentale documentare con precisione le date di immissione in possesso, i depositi e i periodi effettivi di sospensione applicabili.
  • La pronuncia della Corte costituzionale non elimina automaticamente ogni sospensione connessa alle misure emergenziali; occorre valutare l'effetto della declaratoria costituzionale alla luce delle interpretazioni della Corte di cassazione e del quadro normativo complessivo.
  • Il ricorso infondato comporta, come regola, la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); valutare tempestivamente la fondatezza del motivo per evitare l'onere delle spese.

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