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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35813/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/01/2024 della Corte d'assise d'appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra precedenti sentenze di condanna per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti e una serie di condanne per omicidio. Il ricorrente deduceva inosservanza e erronea applicazione della legge penale (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che dalle sentenze di cognizione risultava che egli, sin dal 1999, aveva previsto e assunto il ruolo di esecutore delle azioni di fuoco deliberate dall'associazione, sicché gli omicidi sarebbero rientrati nel medesimo disegno criminoso già all'origine.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione secondo cui non risultano elementi che dimostrino che i reati di omicidio fossero stati preventivati e programmati sin dal momento costitutivo del sodalizio. I delitti di omicidio, ancorché riconducibili all'attività di clan e finalizzati al rafforzamento del sodalizio, sono stati ritenuti legati a circostanze contingenti e non programmabili a priori (es. richieste di assistenza, trasferimenti sanitari, ritorsioni, eliminazione per inaffidabilità). Ne consegue che non è configurabile la continuazione con i reati associativi già soggetti a disciplina di continuazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione in sede esecutiva; la Corte interpreta che per applicare la continuazione tra reato associativo e reati fine è necessario che i reati fine siano programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dal momento costitutivo del sodalizio; se i reati sono legati a circostanze contingenti la continuazione non può essere riconosciuta

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla continuazione e al concorso di reati; la Corte, nel contesto, considera il principio secondo cui la continuazione presuppone un disegno criminoso unitario preventivamente programmato

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; utilizzata per qualificare i reati di associazione contestati e per valutare i rapporti tra l'associazione e i reati fine, con la precisazione che la rilevanza associativa non è di per sé sufficiente a stabilire la continuazione se manca la programmazione originaria dei reati fine

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, citata fra le condanne pregresse; la Corte distingue la qualificazione dell'associazione dalla sussistenza del vincolo della continuazione con altri reati

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che punisce l'omicidio; i singoli omicidi sono stati esaminati per verificare se fossero programmati sin dall'origine dell'associazione, ma la Corte ha ritenuto che fossero reati commessi per ragioni contingenti non programmabili

  • art. 111 Cost.

    Richiamata dal ricorrente in tema di garanzie del processo; la Corte non ritiene che i profili costituzionali invocati alterino i criteri sostanziali per il riconoscimento della continuazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La continuazione tra un reato associativo e i reati fine richiede che i reati fine siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dal momento costitutivo del sodalizio; la mera appartenenza o il ruolo di esecutore non sono di per sé sufficienti
  • Se i reati fine sono legati a eventi o circostanze contingenti e non prevedibili al momento dell'origine dell'associazione, non è configurabile la continuazione
  • La valutazione sulla programmabilità dei reati si fonda sull'analisi motivata delle sentenze di condanna e delle circostanze concrete (modi, tempi, scopi specifici degli omicidi)
  • Il riconoscimento di continuazione tra associazione e reati per un coimputato non vincola automaticamente la decisione per un altro imputato: ogni posizione va valutata sulla base degli elementi probatori che lo riguardano
  • Per ottenere l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'unicità del disegno criminoso già deciso all'origine, non postulati generici sullo stile di vita del reo

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