Sentenza del 12/03/2025 n. 6585 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'intimazione di pagamento notificata il 24 febbraio 2020 per tributi doganali, IVA, interessi e sanzioni derivanti da un contrabbando accertato nel 1993. L'intimazione richiamava la cartella notificata il 6 febbraio 1995, non impugnata, e riproponeva una pretesa già rideterminata nel quantum dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 571/2000, divenuta definitiva dopo la conferma della Cassazione nel 2006. Il contribuente aveva impugnato sia l'intimazione sia la cartella; i giudici di merito avevano annullato l'intimazione ritenendo travolta anche la cartella e contestando l'assenza di un richiamo esplicito alla sentenza che aveva rideterminato il debito. L'Agenzia ha proposto tre motivi: tardività dell'impugnazione della cartella; violazione del ne bis in idem e del giudicato formatosi sulla precedente controversia relativa all'avviso di mora del 2008; violazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973 per avere richiesto una motivazione più ampia dell'intimazione. Il contribuente ha inoltre dedotto la prescrizione e contestato la quantificazione degli interessi; ha depositato un estratto di ruolo sostenendo la possibile definizione della controversia.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto che l'estratto di ruolo non dimostrasse la cessazione della materia del contendere né l'estinzione del processo, in mancanza di un formale provvedimento di sgravio e di riscontri delle amministrazioni. Il primo motivo è stato accolto solo in parte: la cartella del 1995, non impugnata entro 60 giorni, era definitiva e non poteva essere contestata nel 2020; resta invece ammissibile l'impugnazione tempestiva dell'intimazione per i suoi vizi propri. La questione di prescrizione è stata dichiarata inammissibile, perché attinente al merito di una pretesa ormai non più contestabile attraverso l'impugnazione tardiva della cartella. Il secondo motivo è stato accolto: la precedente decisione definitiva aveva rideterminato l'importo dovuto e l'intimazione del 2020 riproponeva sostanzialmente la stessa pretesa già azionata con l'avviso di mora del 2008; la sentenza favorevole a un coobbligato non aveva eliminato l'obbligazione del contribuente. Il terzo motivo è stato accolto: l'intimazione, atto vincolato soggetto al modello legale, non doveva necessariamente citare la sentenza che aveva rideterminato il debito, né occorreva una motivazione ulteriore sulla quantificazione già comunicata nell'avviso di mora del 2008. Le contestazioni sugli interessi sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità e novità, e comunque infondate quanto alla necessità di una motivazione specifica sull'operazione matematica. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è una decisione definitiva sul merito dell'intimazione: nel giudizio di cassazione ha prevalso l'Agenzia, ma la causa prosegue in rinvio.
Norme richiamate
La cartella di pagamento non è più impugnabile per decorrenza del termine di 60 giorni previsti dall' art. 21 del D.Lgs. 546/1992 .
La cartella deve essere impugnata entro il termine di 60 giorni dalla notificazione; scaduto il termine senza impugnazione, non può essere rimessa in discussione mediante un ricorso successivo contro un atto di riscossione.
Art. 19, terzo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. 546/1992
La norma è stata invocata dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione tardiva della cartella. La Corte ha distinto tale contestazione dall'impugnazione tempestiva dell'intimazione, ammissibile per i vizi propri dell'atto.
La Corte ha accolto il motivo connesso al giudicato: la decisione definitiva sulla precedente controversia, relativa alla medesima pretesa e alla rideterminazione del relativo importo, impediva di considerare nuovamente caducata la cartella nei confronti del contribuente.
È irrilevante ai fini del presente giudizio la formazione di un giudicato favorevole ad E.E., perché la sentenza di annullamento ottenuta dal coobbligato solidale non travolge ex tunc ai sensi dell' art. 1306 , comma 2, cod. civ. l'originaria obbligazione solidale che investe il F.F., né l'ingiunzione doganale a lui notificata, ostandovi il giudicato, come chiarito da Cass. n.21319/2018 .
La pronuncia favorevole ottenuta da un coobbligato solidale non elimina automaticamente, con effetto retroattivo, l'obbligazione degli altri coobbligati quando questi siano vincolati da un proprio giudicato.
Art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. 602/1973
Tale argomentazione innanzitutto non tiene conto del vincolo, espressamente previsto dall' art. 50 , comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973 , secondo cui l'intimazione è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. La motivazione della intimazione è perciò quella, minima, stabilita dalla legge, e pertanto non vi è stata alcuna necessità di indicare la sentenza della Corte di appello di Milano.
L'intimazione di pagamento prevista per la ripresa della riscossione è un atto vincolato, redatto secondo il modello ministeriale, e non richiede una motivazione ulteriore rispetto a quella minima stabilita dalla legge, né la citazione della sentenza che aveva rideterminato una pretesa già comunicata al contribuente.
Massime di principio
- Una cartella regolarmente notificata e non impugnata entro il termine previsto diventa definitiva; non è possibile contestarne successivamente il merito impugnando un'intimazione di pagamento. Restano deducibili i vizi propri dell'intimazione, se impugnata tempestivamente.
- Quando un atto successivo ripropone la stessa pretesa già oggetto di una precedente controversia conclusa con decisione definitiva, occorre considerare il contenuto sostanziale e l'identità dei tributi e degli importi, non soltanto la diversa denominazione o veste grafica degli atti.
- La sentenza favorevole a un coobbligato solidale non travolge automaticamente la posizione degli altri coobbligati: vanno verificati gli effetti del giudicato formatosi sulla posizione di ciascuno.
- L'intimazione di pagamento disciplinata dall'art. 50 del D.P.R. 602/1973 è un atto vincolato e, in linea generale, non richiede una motivazione analitica ulteriore quando ripropone una pretesa già notificata e il contribuente ne conosce gli elementi essenziali.
- Per dimostrare che la controversia è cessata non basta, di regola, produrre un estratto di ruolo: occorrono elementi idonei a provare l'effettiva definizione, come un formale provvedimento di sgravio o altra documentazione decisiva.
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