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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24777/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione di 80 villini a Roma. L'appaltatrice aveva chiesto la condanna della committente al pagamento di una somma ulteriore rispetto a quanto già corrisposto in base agli stati di avanzamento lavori, sostenendo che il corrispettivo dovuto fosse superiore a quello pagato. Il lodo arbitrale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva respinto l'impugnazione del lodo. In Cassazione la società appaltatrice articolava tre motivi: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento arbitrale, per avere gli arbitri assegnato termini sfalsati per una sola memoria autorizzata; 2) violazione degli artt. 112 e 24 Cost. e omessa pronuncia, perché la Corte d'appello non avrebbe esaminato tutte le censure contro il lodo, in particolare quelle relative alla pretesa mutatio libelli e all'asserita inammissibilità/fondatezza della domanda; 3) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e delle regole processuali, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la nullità del lodo per asseriti errori nell'interpretazione dell'appalto e per una pretesa inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie. La ricorrente sosteneva anche che gli arbitri avessero confuso un appalto a corpo con un appalto a misura e che la Corte territoriale avesse ignorato o trattato superficialmente tali doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nel procedimento arbitrale le parti avevano comunque avuto la possibilità di difendersi sia per iscritto, seppure in sequenza, sia oralmente, con conseguente insussistenza di lesione del contraddittorio o della parità delle armi. Ha respinto il secondo e il terzo motivo, chiarendo che il giudizio di impugnazione del lodo ex art. 829 c.p.c. è un giudizio rescindente, limitato all'accertamento delle nullità e privo di spazio per nuovi accertamenti di fatto; ha inoltre escluso l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla questione della pretesa trasformazione dell'appalto da corpo a misura e ha rilevato che le censure sulla valutazione delle prove erano inammissibili perché estranee ai vizi di nullità deducibili ai sensi dell'art. 829 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Quanto all'interpretazione del contratto, la Corte ha ritenuto generico il motivo di ricorso, poiché non specificava quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in quale modo, e ha comunque valorizzato il rilievo della Corte d'appello secondo cui il contratto e la successiva appendice chiarivano la volontà delle parti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all'ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio va rispettato in modo compatibile con la struttura del giudizio, garantendo alle parti la possibilità di esaminare e contestare le difese e le risultanze processuali.

  • art. 816-bis c.p.c.

    In mancanza di specifiche regole pattizie, gli arbitri possono regolare liberamente l'articolazione del procedimento, nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 829 c.p.c.

    L'impugnazione del lodo è un giudizio rescindente limitato all'accertamento di nullità; non consente nuovi accertamenti di fatto e, nel testo applicabile ratione temporis, i vizi di violazione di legge sono deducibili entro confini analoghi a quelli del ricorso per cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto dalla ricorrente.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta omessa pronuncia della Corte d'appello.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa nel procedimento arbitrale.

  • art. 1361 c.c.

    Richiamato tra le norme ermeneutiche asseritamente violate nell'interpretazione del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto va censurata solo specificando il canone ermeneutico asseritamente violato e il modo della violazione.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra le norme ermeneutiche asseritamente violate.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra le norme ermeneutiche asseritamente violate.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel procedimento arbitrale, in assenza di regole processuali pattizie, gli arbitri possono disciplinare l'iter in modo flessibile anche mediante termini non simultanei, purché sia assicurata alle parti una concreta possibilità di difesa nel corso del procedimento e di confronto sulle risultanze processuali.
  • Il principio del contraddittorio non impone forme sacramentali nel giudizio arbitrale: ciò che rileva è che ciascuna parte possa conoscere e contrastare le difese e gli elementi avversi prima della decisione.
  • L'impugnazione del lodo per nullità ex art. 829 c.p.c. ha natura rescindente e non consente al giudice dell'impugnazione di sostituirsi agli arbitri negli accertamenti di fatto o nella valutazione delle prove.
  • Le censure di violazione di legge nell'interpretazione del contratto sono ammissibili solo se l'impugnante indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto della motivazione l'errore si sia consumato; un richiamo generico agli artt. 1362 e ss. c.c. non è sufficiente.
  • L'errore nell'apprezzamento delle prove o nella ricostruzione fattuale della controversia non integra, di regola, un vizio di nullità del lodo deducibile ai sensi dell'art. 829 c.p.c., quando il testo applicabile consenta solo il controllo sulle violazioni di norme di diritto nei limiti propri del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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