Cassazione Penale, Sentenza n. 40964/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorsi avanti alla Corte di Cassazione miravano a contestare la conferma, da parte della Corte d'appello di Campobasso, della condanna per truffa: secondo l'accusa gli imputati, contattando telefonicamente venditori che offrivano online una roulotte, si erano fatti effettuare operazioni ATM e ricariche PostePay al fine di appropriarsi di 7.000 euro e pagare merce acquistata. Di Rosa deduceva carenza di prova circa la sua identificazione e la titolarità dell'utenza telefonica e delle Postepay, nonché assenza di contatti diretti con le persone offese; lamentava inoltre incongruenze sul luogo e sui tempi di residenza rispetto alle consegne. Fortunato contestava il travisamento della prova, sostenendo che solo la SIM risultava riconducibile a lui ma che le altre operazioni non erano a lui imputabili, e che la scheda poteva essere smarrita, prestata o usata da terzi (in particolare dalla donna identificata nella Di Rosa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Di Rosa la Corte ha rilevato la mancanza di specificità del ricorso che si limitava a riproporre le doglianze già sollevate in appello senza confrontarsi con le motivazioni della Corte d'appello. Per Fortunato la Corte ha ritenuto le censure attinenti al merito e quindi non sindacabili in sede di legittimità; gravava sul ricorrente l'onere di provare che la scheda fosse stata smarrita, prestata o ceduta. Sono confermate, di fatto, le valutazioni di merito e quindi le condanne di primo e secondo grado. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno è stato condannato al pagamento alla Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato nelle censure con riguardo al concorso di persone nel reato; la Corte non ne modifica l'applicazione sostanziale perché le questioni sollevate attengono al merito probatorio e alla valutazione dei ruoli tra coimputati
Norma che integra il reato di truffa contestato: la sentenza impugnata ha ritenuto provate le condotte che integrano gli elementi tipici della truffa, decisione non sindacabile in cassazione se fondata su valutazione del merito
Norma invocata per la condanna delle parti private che hanno proposto ricorso inammissibile al pagamento delle spese processuali e per l'irrogazione dell'ammenda alla Cassa delle ammende
Richiamata per ricordare il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della motivazione e per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto compiute dai giudici del merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e non può rivedere i fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente e punto per punto con le motivazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di appello senza confutare le ragioni del giudice di merito determina l'inammissibilità
- Quando l'identificazione di un autore è fondata su elementi di fatto (es. utenza telefonica riconducibile a un imputato), grava sul ricorrente l'onere di provare circostanze alternative (es. smarrimento o cessione della SIM); ipotesi puramente probabilistiche o négative non sono sufficienti in sede di legittimità
- Le questioni attinenti all'attendibilità delle persone offese e alla credibilità delle ricostruzioni dei fatti sono riservate al giudice del merito e non possono essere trasformate in motivi di cassazione se non per vizio specifico della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà)
- Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e l'applicazione di ammende quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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