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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40964/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi i ricorsi avanti alla Corte di Cassazione miravano a contestare la conferma, da parte della Corte d'appello di Campobasso, della condanna per truffa: secondo l'accusa gli imputati, contattando telefonicamente venditori che offrivano online una roulotte, si erano fatti effettuare operazioni ATM e ricariche PostePay al fine di appropriarsi di 7.000 euro e pagare merce acquistata. Di Rosa deduceva carenza di prova circa la sua identificazione e la titolarità dell'utenza telefonica e delle Postepay, nonché assenza di contatti diretti con le persone offese; lamentava inoltre incongruenze sul luogo e sui tempi di residenza rispetto alle consegne. Fortunato contestava il travisamento della prova, sostenendo che solo la SIM risultava riconducibile a lui ma che le altre operazioni non erano a lui imputabili, e che la scheda poteva essere smarrita, prestata o usata da terzi (in particolare dalla donna identificata nella Di Rosa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Di Rosa la Corte ha rilevato la mancanza di specificità del ricorso che si limitava a riproporre le doglianze già sollevate in appello senza confrontarsi con le motivazioni della Corte d'appello. Per Fortunato la Corte ha ritenuto le censure attinenti al merito e quindi non sindacabili in sede di legittimità; gravava sul ricorrente l'onere di provare che la scheda fosse stata smarrita, prestata o ceduta. Sono confermate, di fatto, le valutazioni di merito e quindi le condanne di primo e secondo grado. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno è stato condannato al pagamento alla Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nelle censure con riguardo al concorso di persone nel reato; la Corte non ne modifica l'applicazione sostanziale perché le questioni sollevate attengono al merito probatorio e alla valutazione dei ruoli tra coimputati

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che integra il reato di truffa contestato: la sentenza impugnata ha ritenuto provate le condotte che integrano gli elementi tipici della truffa, decisione non sindacabile in cassazione se fondata su valutazione del merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna delle parti private che hanno proposto ricorso inammissibile al pagamento delle spese processuali e per l'irrogazione dell'ammenda alla Cassa delle ammende

  • legge 20 febbraio 2006 n. 46

    Richiamata per ricordare il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della motivazione e per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto compiute dai giudici del merito

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e non può rivedere i fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente e punto per punto con le motivazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di appello senza confutare le ragioni del giudice di merito determina l'inammissibilità
  • Quando l'identificazione di un autore è fondata su elementi di fatto (es. utenza telefonica riconducibile a un imputato), grava sul ricorrente l'onere di provare circostanze alternative (es. smarrimento o cessione della SIM); ipotesi puramente probabilistiche o négative non sono sufficienti in sede di legittimità
  • Le questioni attinenti all'attendibilità delle persone offese e alla credibilità delle ricostruzioni dei fatti sono riservate al giudice del merito e non possono essere trasformate in motivi di cassazione se non per vizio specifico della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà)
  • Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e l'applicazione di ammende quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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