Cassazione Civile, Ordinanza n. 06303/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui la polizia provinciale contestava a un automobilista la circolazione su strada provinciale senza copertura assicurativa. L'interessato proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace, poi respinta, e in appello il Tribunale confermava la decisione ritenendo legittima la procedura di accertamento eseguita tramite acquisizione della targa con dispositivo omologato per il controllo della velocità e successivo confronto con le banche dati assicurative. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva, con unico motivo formalmente rubricato come violazione e falsa applicazione di norme del Codice della strada e di altra normativa, che: il dispositivo "Velocar Red Speed EVO" non sarebbe utilizzabile per accertare la circolazione senza assicurazione; mancava un decreto prefettizio di autorizzazione all'uso dello strumento; l'amministrazione avrebbe compiuto una rilevazione massiva e indiscriminata di targhe; il trattamento dei dati non sarebbe stato autorizzato dal Garante privacy; mancava la presegnalazione del dispositivo per quel tipo di accertamento; la notifica del verbale sarebbe stata tardiva perché effettuata oltre 90 giorni dal preteso illecito. La Corte, prima di esaminare il merito delle censure, rilevava però che il ricorso era improcedibile perché il ricorrente aveva dichiarato di aver notificato la sentenza impugnata, ma non aveva depositato la copia della decisione con la relata di notificazione, né i messaggi PEC, impedendo così il controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione rispetto al termine breve.
La decisione
La Corte non ha esaminato le censure di merito sul Codice della strada e sulla validità dell'accertamento, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha applicato il principio per cui, se il ricorrente afferma l'avvenuta notifica della sentenza impugnata, deve depositarne in cassazione la copia munita di relata di notifica, trattandosi di fatto processuale che fa decorrere il termine breve di impugnazione. La mancata produzione della relata non è sanabile con successiva produzione tardiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo per indicare la difesa personale del ricorrente; non incide sulla decisione
commi quattro ter, quattro quater e quattro quinquies
richiamato nei motivi e nella sentenza di merito come base della procedura di accertamento della circolazione senza copertura assicurativa
art. 201, comma 1-bis, lett. f), C.d.S.
richiamato per qualificare il dispositivo di rilevamento utilizzato ai fini dell'accertamento
impone il deposito, nel termine di legge, della copia della sentenza impugnata munita di relata di notifica quando se ne affermi l'avvenuta notificazione
non consente di sanare l'omissione mediante successiva produzione tardiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
art. 31, comma III, D.L. 1/2012
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisorio nella pronuncia
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisorio nella pronuncia
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisorio nella pronuncia
art. 201, comma 1-quater, C.d.S.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisorio nella pronuncia
art. 201, comma 1-quinquies, C.d.S.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisorio nella pronuncia
Massime di principio
- Chi ricorre per cassazione e afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata deve depositare la copia della sentenza con la relata di notifica, o i corrispondenti documenti della notifica via PEC, perché tale documento è necessario a verificare la decorrenza del termine breve di impugnazione.
- La mancata produzione della relata di notifica della sentenza, quando la notificazione sia dedotta nel ricorso, determina improcedibilità del ricorso se impedisce il controllo di tempestività da parte della Corte di cassazione.
- L'omissione del deposito della documentazione attestante la notificazione della sentenza non può essere sanata con successiva produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
- Quando il ricorso è improcedibile, la Corte non entra nell'esame dei motivi di merito e la parte ricorrente è condannata alle spese, oltre al possibile pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
- Le questioni relative alla validità dell'accertamento amministrativo e alla legittimità del dispositivo utilizzato restano assorbite se il ricorso è definito in rito per improcedibilità.
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