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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47346/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva respinto le istanze di riesame contro il decreto del GIP che aveva convalidato il sequestro preventivo e disposto misure reali (sequestro della somma di euro 8.789.718,00 nei confronti di Francesco Andrea Scaramuzzino e di euro 82.419,70 nei confronti dei tre ricorrenti). La difesa aveva documentato che le cessioni dei crediti d'imposta (legate a bonus facciate/ecobonus) erano state perfezionate in buona fede e che, all'epoca dei fatti, non esistevano limiti alla cessione né obblighi di verifica del cessionario sulla genuinità dei crediti; contestava inoltre che il Tribunale non avesse valutato la documentazione prodotta e avesse fatto riferimento alla normativa DL 157/2021 e a una presunta antieconomicità dell'operazione senza considerare gli elementi difensivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale e il GIP avessero adeguatamente indicato indizi rilevanti del fumus commissi delicti: creazione di crediti fittizi non corrispondenti a lavori eseguiti, filiera di cessioni per quasi 13 milioni di euro che faceva ricadere il danno su Poste Italiane (ultimo pagatore), presenza di società 'cartiera' e flussi di denaro verso conti esteri. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice del riesame deve valutare anche gli elementi difensivi, ma può rilevare l'assenza dell'elemento soggettivo solo se tale prova emerge in modo manifestamente evidente (ictu oculi), cosa che non è avvenuta. Pertanto il sequestro e le misure sono confermate e il ricorso condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 157/2021

    Richiamato dal Tribunale come elemento di riferimento per gli oneri relativi alle cessioni dei crediti d'imposta; utilizzato per argomentare l'antieconomicità e gli obblighi connessi alle operazioni di cessione

  • Decreto-Legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio)

    Rilevato che la disciplina originaria delle cessioni dei crediti (DL 34/2020) non imponeva al cessionario l'obbligo di acquisire tutta la documentazione attestante la genuinità del credito del cedente; ciò è stato usato dalla difesa per sostenere la buona fede, ma la Corte ha ritenuto che ciò non escluda i gravi indizi emersi

  • Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000

    Richiamato come base normativa per la confisca per equivalente di somme ritenute profitto di reato fiscale

  • Art. 640, comma 2, c.p. (truffa aggravata)

    Usato per sostenere la confisca in relazione alla condotta fraudolenta che avrebbe danneggiato Poste Italiane

  • Art. 648‑quater c.p. (autoriciclaggio)

    Invocato quale possibile titolo di confisca delle somme ritenute connesse alla ricettazione/autoriciclaggio dei proventi delle cessioni fittizie

  • Art. 324 c.p.p.

    Richiamato in giurisprudenza per definire l'ambito del controllo del tribunale del riesame: controllo sul fumus del reato nel singolo caso concreto, non meramente formale

  • Art. 325 c.p.p.

    Richiamato implicitamente per la possibilità di ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro, limitato ai motivi di legge

Massime di principio

  • Il giudice del riesame deve valutare sia gli elementi di accusa sia le confutazioni difensive, ma non può sindacare nel merito l'impostazione accusatoria; la revoca delle misure è richiesta solo se il difetto dell'elemento soggettivo emerge in modo manifesto (ictu oculi)
  • La mera produzione di documentazione da parte della difesa non obbliga automaticamente il tribunale a revocare il sequestro: occorre che tali elementi siano tali da escludere, con evidenza, il fumus del reato
  • Nel contesto delle cessioni di crediti d'imposta, l'assenza, all'epoca dei fatti, di obblighi rigorosi di verifica da parte del cessionario non esclude in radice la responsabilità quando emergono gravi indizi di creazione artificiosa di crediti e di una filiera finalizzata a trasferire il rischio sull'ultimo pagatore
  • Indicatori pratici di artificiosità valutabili dal giudice sono la presenza di società 'cartiera', catene di cessione in cui l'unico effettivo pagante è l'ultimo soggetto, e la presenza di flussi finanziari verso conti esteri
  • Se la motivazione del tribunale del riesame è assente o apparente con riguardo a specifiche censure difensive rilevanti, il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento con rinvio; viceversa, una motivazione che spiega perché gli elementi difensivi non escludono il fumus è sufficiente a confermare le misure

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