Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47186/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele relativa al periodo d'imposta 2011): il ricorrente ha dedotto (i) violazione per il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute comprovati da certificato medico; (ii) prescrizione del reato, sostenendo che i termini si sarebbero estinti prima della sentenza per mancato computo di alcuni periodi di sospensione (in particolare 371 giorni relativi a un rinvio e 64 giorni per emergenza Covid); (iii) insufficiente motivazione nel diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che sussistesse legittimo impedimento dell'imputato alla data dell'udienza, atteso che il certificato medico indicava cure limitate ai mesi di agosto e settembre e non comprovava impedimento per l'udienza del 17 ottobre 2017. Sul secondo motivo ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata: al periodo di sospensione per emergenza Covid (64 giorni) si aggiungono 371 giorni di sospensione disposti dal rinvio dell'udienza del 12/11/2015 al 17/11/2016, disposto su accordo delle parti con sospensione del corso della prescrizione; pertanto il termine di prescrizione scade il 10/12/2023. Sul terzo motivo ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, osservando che l'evasione supera in misura apprezzabile le soglie di punibilità (circa €120.000 in totale: €43.268,00 per IVA e €86.430,42 per IRES) e non risultano elementi positivi tali da giustificare le attenuanti generiche. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che sanziona la dichiarazione infedele ai fini fiscali; applicata per qualificare l'omissione dichiarativa e determinare la pena per il periodo d'imposta 2011.

  • art. 606 comma 1 cod.proc.pen.

    Indica le ragioni di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi dedotti e li ha ritenuti manifestamente infondati e quindi il ricorso inammissibile.

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

    Riferimento normativo relativo al rigetto delle richieste di rinvio per legittimo impedimento; la Corte territoriale ha correttamente valutato la prova medica e l'assenza di impedimento alla data dell'udienza.

  • artt. 157-161 e art. 159 cod.pen. (prescrizione)

    Norme sulla prescrizione del reato e sulle cause di sospensione/interruzione; la Corte ha computato i periodi di sospensione (rinvio disposto su accordo delle parti e sospensione per emergenza Covid) ritenendoli efficaci a sospendere il decorso della prescrizione.

  • art. 159 comma 1 n. 3 cod.proc.pen.

    Previsione della sospensione del termine di prescrizione in caso di impedimento del difensore per specifici limiti temporali; la Corte ha distinto i casi di rinvio disposto su accordo delle parti (sospensione per l'intera durata) dall'impedimento del difensore disciplinato da questa norma.

  • art. 131-bis cod.pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ne ha escluso l'applicazione ritenendo che l'evasione superi in modo significativo le soglie previste e che manchino elementi positivi a favore del reo.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.

  • Sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla mancata "colpa" grave nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso, utile a motivare l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle Ammende in misura equitativa.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese; Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Irollo; Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre)

    Richiami a precedenti di legittimità: la Corte ha applicato il principio secondo cui il rinvio disposto su accordo delle parti sospende la prescrizione per l'intera durata; ha altresì ribadito l'interpretazione restrittiva dell'art. 131-bis nei reati con soglie di punibilità.

Massime di principio

  • Un certificato medico deve dimostrare l'impedimento specifico per la data dell'udienza: cure riferite a periodi diversi non costituiscono automaticamente legittimo impedimento per l'udienza contestata.
  • I rinvii d'udienza disposti su accordo delle parti comportano la sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata del rinvio; dunque tali periodi devono essere computati nel calcolo della prescrizione.
  • I periodi di sospensione straordinaria (es. misure disposte per l'emergenza Covid) si sommano ad altre cause di sospensione correttamente disposte e incidono sul termine di prescrizione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è applicabile con cautela nei reati che prevedono soglie di punibilità: occorre che il superamento della soglia sia davvero minimo e sussistano elementi di particolare esiguità e offensività del fatto.
  • La semplice richiesta difensiva non è sufficiente a ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche: è necessario fornire elementi positivi e concreti di valutazione favorevole.
  • In caso di ricorso in cassazione manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a un contributo alla Cassa delle Ammende se non ricorre a colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.