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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47193/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Brescia, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 per omessa indicazione di ricavi (anno d'imposta 2014) per euro 444.675,00. Il ricorrente ha articolato motivi volti a: (1) contestare la motivazione in ordine all'entità del reddito e all'elemento psicologico, sostenendo che fossero stati sovrastimati i ricavi e che fossero esistenti costi desumibili da fatture passive (circa euro 64.000) emesse dalla Sp Outdoor s.r.l.; (2) dedurre la non rilevanza penale della mancata inerenza/deducibilità dei costi ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 e sostenere che la documentazione difensiva (costi per complessivi euro 640.000) provasse maggiori costi inerenti; (3) lamentare vizio di motivazione circa l'esistenza dei costi e l'omessa valutazione dell'elemento soggettivo; (4) censurare la motivazione in tema di pena, chiedendo la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, in parte, manifestamente infondato. Ha ritenuto che: (i) le risultanze investigative (accertamento della Guardia di Finanza, confronti contabili e fatture reperite) comprovassero l'omessa indicazione di ricavi per euro 444.675,00; (ii) la Corte territoriale ha fornito adeguata e logica motivazione in ordine all'inesistenza dei costi dedotti dal ricorrente (es. fatture attribuite a Sp Outdoor s.r.l.), ragion per cui le doglianze difensive erano generiche e miravano a una rivalutazione del quadro probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità; (iii) le censure sull'elemento soggettivo erano inammissibili perché non sollevate in appello; (iv) la negazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono state adeguatamente motivate dalla Corte d'appello (richiamo al disvalore elevato del fatto), mentre la questione della tenuità ex art. 131-bis non poteva essere esaminata poiché non proposta in appello; (v) conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre non è stata rilevata assenza di colpa a giustificazione dell'inammissibilità (richiamo alla sentenza Corte Cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    La Corte ha confermato che l'accertamento dell'omessa indicazione di ricavi può fondarsi sulle risultanze istruttorie e che la valutazione della rilevanza dei costi dedotti è questione di merito (fatti probatori) non sindacabile in Cassazione se fondata su adeguata motivazione del giudice di merito

  • art. 62‑bis c.p.

    Richiamato nell'ambito del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla pena fosse congrua valutando i fattori ritenuti prevalenti

  • art. 133 c.p.

    Usato come criterio di riferimento per la determinazione della pena: il giudice di merito può valorizzare i soli elementi ritenuti prevalenti, purché esista motivazione sufficiente a rendere intelligibile la ponderazione operata

  • art. 131‑bis c.p.

    Rinvio alla causa di esclusione della rilevanza penale per particolare tenuità; la Corte ha osservato che la questione non è stata sollevata in appello e quindi non poteva essere esaminata in Cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per irrogare la sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, in assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio per valutare l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: nel caso di specie la Corte non ha ravvisato assenza di colpa

Massime di principio

  • In materia di reati tributari (art. 4 d.lgs. 74/2000) la prova dell'omessa dichiarazione di ricavi può fondarsi su accertamenti extracontabili e su riscontri documentali; la valutazione dell'esistenza e dell'inerenza dei costi è questione fattuale di merito.
  • La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione del materiale probatorio: censure generiche che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • Questioni non sollevate in sede di appello (per es. inesistenza dell'elemento soggettivo o tenuità del fatto) non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione, salvo i casi in cui siano rilevabili d'ufficio.
  • Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito è tenuto a motivare la decisione; se nega le attenuanti è sufficiente che dia conto dell'assenza di elementi positivi o dell'esistenza di elementi ostativi.
  • Per ottenere che costi dedotti dal contribuente siano valorizzati ai fini di ridurre o annullare la base imponibile contestata è necessario produrre documentazione precisa, coerente e direttamente riconducibile all'attività: mere fatture la cui autenticità, pagamento o inerenza sia dubbia possono essere disattese.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per carenza di motivazione o genericità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante curare la formale devoluzione delle questioni in sede di impugnazione precedente e motivare specificamente le censure.

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