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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47189/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte di appello si è limitata a ripetere gli argomenti del primo giudice senza valutare i documenti prodotti dalla difesa che, a suo dire, provavano l'effettiva esistenza delle operazioni indicate nelle fatture (acquisti da fornitori comunitari, registrazione delle fatture, rivendita della merce). Denuncia altresì un'inversione dell'onere della prova e l'uso di formule di stile che avrebbero negato ingiustificatamente l'esistenza degli acquisti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'unico motivo riproponesse valutazioni di merito già affrontate nel gravame e che la Corte di appello avesse fornito una motivazione solida, congrua e ancorata agli elementi di fatto. È stata confermata la condanna per il delitto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi mediante fatture per operazioni inesistenti) nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, con riconoscimento del beneficio della non menzione concesso in appello. La Cassazione ha richiamato gli elementi indiziari ritenuti decisivi: medesimo legale rappresentante delle società estere (Bruno Ravalico) e loro non operatività nonostante fatturati elevati; esiti negativi degli accertamenti sui vettori e incongruenze nelle lettere di vettura; comunicazioni delle autorità slovene che smentivano i trasporti; autista che disconosceva la firma; assenza dei cartellini di pesatura per le operazioni contestate; formulari incompleti; cessione del credito da ZARKI a società riconducibile al ricorrente; mancanza di documentazione di contrattazione e conclusione dei contratti di fornitura. Per tali ragioni la sentenza di appello è stata ritenuta corretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La norma è stata interpretata nel senso che il ricorrente, con dolo specifico, ha indicato in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture relative a operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto provata l'esistenza del reato sulla base di un solido quadro indiziario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, salva la mancanza di colpa nell'aver proposto il ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per chiarire i presupposti di applicazione delle sanzioni patrimoniali in caso di ricorso inammissibile e per escludere l'esistenza di elementi che dimostrassero colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Cassazione non riconsidera i fatti: le censure che si limitano a riproporre la valutazione di merito svolta in appello sono inammissibili.
  • Un giudice può ritenere fatture e documenti falsi sulla base di un insieme concordante di elementi indiziari (medesima rappresentanza legale, non operatività dei fornitori, incongruenze nei documenti di trasporto, assenza di cartellini di pesatura, cessione sospetta di crediti).
  • La difesa deve produrre elementi probatori concreti e idonei a confutare specificamente i punti indiziari; mere affermazioni generiche non sono sufficienti a inficiare la motivazione dell'appello.
  • L'onere della prova non si 'inverte' automaticamente: spetta alla difesa fornire elementi che scalfiscano il quadro indiziario posto a fondamento della decisione.
  • In assenza di prova documentale di contrattazione, trasporto tracciabile e pesature, le operazioni commerciali possono essere ritenute inesistenti o attribuite a soggetti diversi dai formali emittenti.
  • Chi impugna per vizio di motivazione deve dimostrare contraddittorietà, illogicità evidente o omissioni rilevanti nella motivazione, non la semplice diversa valutazione delle prove.

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