Cassazione Penale, Sentenza n. 47197/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, limitatamente ai reati di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. (confermandolo invece per le contestazioni di cui all'art. 5 dello stesso decreto). Il ricorso per cassazione deduceva: omissione di esame di una sentenza di proscioglimento del G.U.P. nei confronti di Angelo Galafati (sostenendo che tale sentenza fosse rilevante per il fumus commissi delicti), mancata valutazione di documenti relativi a Gianrico Lomanto, criticava un presunto recepimento acritico della richiesta del Pubblico Ministero violando l'art. 292 c.p.p., e contestava la sussistenza del periculum in mora, soprattutto a distanza di circa tre anni dai fatti e in assenza di dispersione patrimoniale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul merito dell'omesso esame della sentenza del G.U.P. di proscioglimento per Angelo Galafati, la Corte rileva che quella pronuncia riguardava società diverse e con diverso codice fiscale e quindi non era rilevante per il provvedimento cautelare impugnato; inoltre l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato il ruolo di amministratore di fatto attribuito a Galafati in questa fase cautelare, richiamando elementi quali flussi di accredito sul conto della s.r.l. disposti dai soci e riconducibili a Galafati, finanziamenti soci effettuati da persone a lui vicine, rapporti con una "Atena" non operativa creata su richiesta di Galafati e la presenza di un veicolo nella sua disponibilità. La censura relativa ai documenti su Gianrico Lomanto è stata giudicata generica e priva di specificità. La questione del periculum in mora non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione, non essendo stata oggetto del riesame. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, conformemente all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10-bis
Riferimento ai reati fiscali per i quali il decreto di sequestro era stato originariamente emesso; l'ordinanza di riesame aveva annullato il sequestro con riguardo a queste contestazioni e la Cassazione valuta le censure mosse sulla loro rilevanza.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5
Contestazioni diverse previste dallo stesso decreto, rispetto alle quali il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro; la decisione di conferma non era oggetto risolutivo del ricorso di cassazione qui esaminato.
Richiamato dalla ricorrente per censurare un presunto "recepimento acritico" della richiesta del Pubblico Ministero da parte del G.I.P.; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata una tale mancanza di autonoma valutazione del giudice e che l'ordinanza del riesame avesse dato adeguata motivazione.
Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: onere delle spese processuali e possibilità di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata nella specie con fissazione della somma in euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ne trae spunto per la quantificazione e la decisione sulle conseguenze economiche ma non evita la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Un provvedimento giurisdizionale intervenuto su persone o soggetti diversi e con dati identificativi differenti (es. diverso codice fiscale) non è automaticamente rilevante per una diversa vicenda cautelare; occorre dimostrare la coincidenza fattuale e soggettiva.
- In Cassazione le censure generiche o prive di specificazione (es. richiamo a "documenti" senza indicare quali e in che modo ne muterebbero le conclusioni) sono destinate all'inammissibilità o al rigetto: è necessario indicare con precisione gli atti omessi e il loro effetto sulla decisione impugnata.
- La valutazione del ruolo di fatto di un soggetto in una società, ai fini cautelari, può reggersi su indizi di natura economico-patrimoniale (movimentazione conti, finanziamenti soci, disponibilità di beni aziendali) che costituiscono elementi di prima valutazione in sede cautelare.
- Questioni non oggetto del riesame non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione; la mancata tempestiva deduzione delle censure in sede di impugnazione precedente preclude la loro ammissibilità in suprema corte.
- Contestare la motivazione del G.I.P. come mera ripetizione della richiesta del Pubblico Ministero richiede prova e argomentazione puntuale: l'affermazione generica di "recepimento acritico" non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte può comunque valutare l'eventuale assenza di colpa nella proposizione del ricorso ai fini della quantificazione.
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