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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47194/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che confermava, in gran parte, la condanna pronunciata in abbreviato dal GUP. Le censure principali riguardano: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate in altro procedimento; 2) la configurabilità e applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. (nella declinazione sia del metodo mafioso sia dell'agevolazione); 3) la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e i riscontri probatori; 4) la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90 (associazione armata e disponibilità di armi); 5) vizi di identificazione (soprannome "o' topo"); 6) errori nella determinazione della pena, nella applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. e nel mancato riconoscimento della continuazione con pregresse condanne; 7) richieste di annullamento per vizio di motivazione e travisamento della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: 1) le intercettazioni erano utilizzabili nel rispetto della normativa previgente (art. 270 e art. 266 cod. proc. pen.) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite; 2) le censure sull'identificazione del Di Maio sono generiche e la Corte d'appello ha fornito adeguati riscontri sul soprannome; 3) la presunta violazione del divieto previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. per la declaratoria di una aggravante non impugnata dal PM è infondata: la Corte ha precisato che il riferimento al metodo mafioso era un refuso e che l'aggravante riconosciuta è stata quella dell'agevolazione al Clan D'Alessandro; 4) le dichiarazioni dei collaboratori (Cavaliere, Polito, Marrazzo) sono state ritenute convergenti, precise e riscontrate, per cui la loro valutazione non è viziata; 5) la circostanza aggravante per disponibilità di armi (art. 74, comma 4, DPR 309/90) è stata correttamente applicata con riferimento alla prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dei partecipi; 6) l'applicazione della recidiva e la determinazione della pena sono adeguatamente motivate; 7) il mancato riconoscimento della continuazione con pregresse sentenze è stato giustificato dal lungo intervallo cronologico e dall'assenza di prova di un medesimo disegno criminoso unitario. Inoltre sono stati rilevati e neutralizzati alcuni refusi e sono state notate rinunce formali a singoli motivi di ricorso. Conseguenza processuale: ricorsi inammissibili e conferma delle statuizioni penali impugnate, salvo la riduzione della pena per Cesarano operata in sede di appello.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Le intercettazioni disposte per un altro procedimento sono utilizzabili se indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza o se i reati sono connessi nei limiti di ammissibilità dell'art. 266; la Corte ha ritenuto rispettata tale disciplina secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità delle captazioni riconosciuti e rispettati dalla Corte territoriale

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto provata la circostanza aggravante nella forma dell'agevolazione al Clan D'Alessandro; il richiamo al metodo mafioso è stato considerato un refuso e non ha inciso sulla decisione

  • art. 74 d.P.R. 309/90, comma 4

    L'aggravante per 'associazione armata' richiede la disponibilità di armi; per i partecipi è necessaria la prevedibilità concreta della disponibilità delle armi, requisito ritenuto soddisfatto dalla Corte d'appello

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    L'applicazione della recidiva facoltativa rientra nel potere discrezionale del giudice e richiede motivazione sull'idoneità della nuova condotta a rivelare maggiore capacità a delinquere; la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in pejus non viene violato se la modifica (o la precisazione) della qualificazione aggravante non comporta peggioramento della posizione sanzionatoria del ricorrente; nel caso il riferimento al metodo mafioso era un refuso e non ha determinato peggioramento

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Sentenze passate possono essere acquisite e utilizzate come elementi di fatto per ricostruire la struttura e la pericolosità dell'associazione, come fatto nel procedimento

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    L'omessa trasmissione di atti dalla cancelleria non comporta nullità automatica e grava sul difensore l'onere di verificare e integrare la documentazione necessaria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate in un procedimento diverso possono essere utilizzate se risultano indispensabili per reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza o se i reati sono connessi nei limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza: non è automatica l'inutilizzabilità
  • La Corte di Cassazione non riesamina le prove in fatto: censure che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio o della motivazione di merito sono inammissibili se non indicano vizi di diritto o manifeste illogicità
  • La qualificazione di un'aggravante complessa (es. 416 bis.1) va ricostruita alla luce della motivazione nel suo complesso: refusi formali non valgono a modificare la sostanza della decisione se dal resto della motivazione emerge chiaro intento diverso
  • La valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia richiede che le parti contestino adeguatamente in appello tale valutazione; contestazioni formulate per la prima volta in cassazione sono tardive
  • L'aggravante prevista dall'art. 74, comma 4, DPR 309/90 (associazione armata) richiede la disponibilità di armi e, per estendere l'aggravante ai partecipi, va verificata la prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi
  • L'applicazione della recidiva e la determinazione della pena rientrano in un margine discrezionale che il giudice deve motivare adeguatamente; la Cassazione sindaca la correttezza della motivazione, non la scelta discrezionale ben argomentata
  • La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso unitario e non si determina automaticamente per mera omogeneità di reati o contiguità territoriale. Intervalli cronologici rilevanti e assenza di elementi di continuità possono giustificare l'esclusione della continuazione
  • L'omessa o incompleta trasmissione di atti da parte della cancelleria non determina di per sé nullità: al difensore compete l'onere di vigilare e integrare la documentazione

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