Cassazione Penale, Sentenza n. 47194/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che confermava, in gran parte, la condanna pronunciata in abbreviato dal GUP. Le censure principali riguardano: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate in altro procedimento; 2) la configurabilità e applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. (nella declinazione sia del metodo mafioso sia dell'agevolazione); 3) la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e i riscontri probatori; 4) la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90 (associazione armata e disponibilità di armi); 5) vizi di identificazione (soprannome "o' topo"); 6) errori nella determinazione della pena, nella applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. e nel mancato riconoscimento della continuazione con pregresse condanne; 7) richieste di annullamento per vizio di motivazione e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: 1) le intercettazioni erano utilizzabili nel rispetto della normativa previgente (art. 270 e art. 266 cod. proc. pen.) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite; 2) le censure sull'identificazione del Di Maio sono generiche e la Corte d'appello ha fornito adeguati riscontri sul soprannome; 3) la presunta violazione del divieto previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. per la declaratoria di una aggravante non impugnata dal PM è infondata: la Corte ha precisato che il riferimento al metodo mafioso era un refuso e che l'aggravante riconosciuta è stata quella dell'agevolazione al Clan D'Alessandro; 4) le dichiarazioni dei collaboratori (Cavaliere, Polito, Marrazzo) sono state ritenute convergenti, precise e riscontrate, per cui la loro valutazione non è viziata; 5) la circostanza aggravante per disponibilità di armi (art. 74, comma 4, DPR 309/90) è stata correttamente applicata con riferimento alla prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dei partecipi; 6) l'applicazione della recidiva e la determinazione della pena sono adeguatamente motivate; 7) il mancato riconoscimento della continuazione con pregresse sentenze è stato giustificato dal lungo intervallo cronologico e dall'assenza di prova di un medesimo disegno criminoso unitario. Inoltre sono stati rilevati e neutralizzati alcuni refusi e sono state notate rinunce formali a singoli motivi di ricorso. Conseguenza processuale: ricorsi inammissibili e conferma delle statuizioni penali impugnate, salvo la riduzione della pena per Cesarano operata in sede di appello.
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
Le intercettazioni disposte per un altro procedimento sono utilizzabili se indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza o se i reati sono connessi nei limiti di ammissibilità dell'art. 266; la Corte ha ritenuto rispettata tale disciplina secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite
art. 266 cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità delle captazioni riconosciuti e rispettati dalla Corte territoriale
art. 416 bis.1 cod. pen.
La Corte ha ritenuto provata la circostanza aggravante nella forma dell'agevolazione al Clan D'Alessandro; il richiamo al metodo mafioso è stato considerato un refuso e non ha inciso sulla decisione
art. 74 d.P.R. 309/90, comma 4
L'aggravante per 'associazione armata' richiede la disponibilità di armi; per i partecipi è necessaria la prevedibilità concreta della disponibilità delle armi, requisito ritenuto soddisfatto dalla Corte d'appello
art. 99, comma 4, cod. pen.
L'applicazione della recidiva facoltativa rientra nel potere discrezionale del giudice e richiede motivazione sull'idoneità della nuova condotta a rivelare maggiore capacità a delinquere; la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione
art. 597 cod. proc. pen.
Il divieto di reformatio in pejus non viene violato se la modifica (o la precisazione) della qualificazione aggravante non comporta peggioramento della posizione sanzionatoria del ricorrente; nel caso il riferimento al metodo mafioso era un refuso e non ha determinato peggioramento
art. 238-bis cod. proc. pen.
Sentenze passate possono essere acquisite e utilizzate come elementi di fatto per ricostruire la struttura e la pericolosità dell'associazione, come fatto nel procedimento
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
L'omessa trasmissione di atti dalla cancelleria non comporta nullità automatica e grava sul difensore l'onere di verificare e integrare la documentazione necessaria
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate in un procedimento diverso possono essere utilizzate se risultano indispensabili per reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza o se i reati sono connessi nei limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza: non è automatica l'inutilizzabilità
- La Corte di Cassazione non riesamina le prove in fatto: censure che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio o della motivazione di merito sono inammissibili se non indicano vizi di diritto o manifeste illogicità
- La qualificazione di un'aggravante complessa (es. 416 bis.1) va ricostruita alla luce della motivazione nel suo complesso: refusi formali non valgono a modificare la sostanza della decisione se dal resto della motivazione emerge chiaro intento diverso
- La valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia richiede che le parti contestino adeguatamente in appello tale valutazione; contestazioni formulate per la prima volta in cassazione sono tardive
- L'aggravante prevista dall'art. 74, comma 4, DPR 309/90 (associazione armata) richiede la disponibilità di armi e, per estendere l'aggravante ai partecipi, va verificata la prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi
- L'applicazione della recidiva e la determinazione della pena rientrano in un margine discrezionale che il giudice deve motivare adeguatamente; la Cassazione sindaca la correttezza della motivazione, non la scelta discrezionale ben argomentata
- La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso unitario e non si determina automaticamente per mera omogeneità di reati o contiguità territoriale. Intervalli cronologici rilevanti e assenza di elementi di continuità possono giustificare l'esclusione della continuazione
- L'omessa o incompleta trasmissione di atti da parte della cancelleria non determina di per sé nullità: al difensore compete l'onere di vigilare e integrare la documentazione
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