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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47190/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello sostenendo: (1) errata applicazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 e carenze di motivazione relativamente alla contestazione di occultamento/soppressione di scritture contabili, deducendo che non erano state provate copie delle fatture presso l'emittente (sarebbero state emesse in unico esemplare consegnato ai clienti) e che mancava la prova del dolo specifico; (2) errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 perché le operazioni in oggetto (acquisto di rottami) sarebbero soggette a reverse charge e quindi senza obbligo di versamento IVA a carico del ricorrente; (3) vizi di motivazione circa il raggiungimento della soglia di punibilità, lamentando omissione di valutazione dei costi sostenuti "in nero" e soppressione di documenti che proverebbero costi e reciprocità degli scambi; (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con motivazione viziata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello: le fatture erano state rinvenute presso i clienti e il ricorrente aveva dichiarato "io acquistavo in nero e rivendevo in fattura", elementi che giustificano la conclusione sulla effettiva tenuta delle fatture e sull'occultamento. Non sussiste inversione dell'onere della prova: la Corte aveva indicato elementi oggettivi e il ricorrente non ha fornito prova contraria efficace. La questione del reverse charge è inammissibile perché non sollevata in appello. Sulla soglia di punibilità la decisione ha richiamato l'ammontare delle fatture emesse (oltre 6,3 milioni di euro e IVA oltre 1,3 milioni) e ha escluso che i costi "in nero" possano essere considerati per ridurre la base imponibile IVA: per l'IVA rilevano solo i costi documentati. Il dolo specifico è stato ritenuto provato dalla consistenza dell'evasione e dalle modalità. Il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato motivato, anche alla luce di precedenti condanne e della gravità del fatto; la pena complessiva è stata ridotta in appello a due anni, ma il ricorso non ha ottenuto accoglimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari), art. 10

    L'art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) è stato interpretato come applicabile ove emerga che l'imputato abbia volontariamente posto in essere atti idonei a nascondere la documentazione obbligatoria; la Corte ha ritenuto provata la conservazione delle fatture presso l'emittente in base a elementi indiziari e alle dichiarazioni del ricorrente

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari), art. 5

    L'art. 5 (omessa dichiarazione/omessa dichiarazione IVA) è stato applicato ritenendo integrata la soglia di punibilità sulla base delle fatture emesse e dell'IVA evasa; la contestazione relativa al regime di reverse charge è stata ritenuta inammissibile perché non tempestivamente dedotta in appello

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'onere delle spese e per la conseguenza economica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai presupposti per l'addebitabilità della proposta del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per imputare colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La presenza di fatture rinvenute presso i clienti insieme a dichiarazioni del presunto autore che ammettono operazioni "in nero" può legittimare la conclusione che l'emittente deteneva copie o documentazione e può supportare l'accusa di occultamento/soppressione
  • Una volta che il giudice di merito indica elementi oggettivi a sostegno della contestazione, il resistente (imputato) è chiamato a fornire una valida prova contraria; un generico richiamo alla mancanza di un elemento probatorio positivo non è sufficiente a rovesciare la valutazione di merito
  • Questioni giuridiche rilevabili ma non dedotte nei gradi di merito (per esempio il regime del reverse charge) possono essere considerate inammissibili in Cassazione se non sono state sollevate tempestivamente nelle fasi istruttorie o di impugnazione
  • Ai fini della determinazione della base imponibile IVA in reati tributari, rilevano solo i costi documentati; i costi sostenuti "in nero" non abbassano la base imponibile IVA (possono, invece, avere rilievo per le imposte dirette)
  • L'assenza di accertamenti dell'Amministrazione finanziaria nei confronti delle società collegate non esclude, di per sé, la sussistenza del reato: il giudice penale può fondare la condanna su elementi probatori propri, quali fatture e ammissioni dell'imputato
  • Il dolo specifico in materia di IVA può essere inferito dalla consistente entità dell'evasione e dalle modalità operative (esistenza di fatture per importi rilevanti e mancata dichiarazione), senza necessità di una prova diretta ulteriore
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato tenendo conto della gravità dei fatti e della personalità del reo, compresi precedenti penali, e ciò può giustificare una pena sopra il minimo edittale

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