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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33320/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/01/2024 che ha dichiarato inammissibili le domande del ricorrente finalizzate all'ottenimento di misure alternative: affidamento terapeutico, affidamento in prova ordinario e detenzione domiciliare. Il ricorrente contestava il diniego sostenendo che, a seguito della scissione del cumulo, la pena relativa al reato ostativo (rapina aggravata) sarebbe risultata inferiore a quattro anni; che la concessione della circostanza attenuante di cui all'art.116 c.p. con giudizio di prevalenza avrebbe escluso l'inserimento del reato nell'elenco ostativo di cui all'art.4-bis ord. pen.; e che, in ogni caso, l'ostatività sarebbe superabile in concreto trattandosi di reato di 'seconda fascia'.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per l'affidamento in prova ordinario rileva l'ammontare del residuo pena complessivo e che, nel caso di specie, esso supera il limite di quattro anni previsto dal comma 3-bis dell'art.47 ord. pen., rendendo l'istanza inammissibile. Quanto all'affidamento terapeutico, la Corte ha ritenuto corretto il principio che, se il titolo esecutivo 'comprende' un reato ricompreso nell'art.4-bis ord. pen., sussiste un divieto di legge in relazione all'entità della pena residua (qui superiore a quattro anni); la circostanza attenuante ex art.116 c.p. con prevalenza non esclude l'iscrizione del reato nell'elenco ostativo perché l'istituto del concorso anomalo mantiene fermo il titolo di reato. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Sez. I n.1452/2016 e n.4556/2022) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.47 ord. pen.

    Stabilisce il limite massimo del residuo pena (4 anni) per l'ammissione all'affidamento in prova; il calcolo rileva sul residuo pena complessivo e non è eludibile tramite scissione del cumulo che assegni parti di pena a singoli reati

  • art.94 d.P.R. n.309/1990

    Rinvia all'art.4-bis ord. pen. in tema di misure alternative terapeutiche per reati connessi allo spaccio e indica i limiti di pena residua rilevanti; se il titolo esecutivo comprende un reato inserito in art.4-bis e il residuo eccede la soglia prevista, l'affidamento terapeutico è precluso

  • art.4-bis ord. pen.

    Elenca i reati ostativi alle misure alternative; l'inclusione di un reato nell'elenco impedisce, salvo diversa previsione normativa, l'accesso a misure come l'affidamento terapeutico quando le soglie di residuo pena sono superate

  • art.116 c.p.

    La concessione di una circostanza attenuante anche con giudizio di prevalenza non muta il titolo del reato ai fini dell'art.4-bis quando il reato è stato originariamente contestato o rientra nel concorso anomalo; pertanto non necessariamente elimina l'ostatività

Massime di principio

  • L'ammissibilità delle misure alternative si valuta sul residuo pena complessivo: se questo supera il limite previsto (in genere 4 anni per affidamento in prova) l'istanza è inammissibile, indipendentemente da come si ripartisca la pena tra i reati.
  • La scissione del cumulo o l'attribuzione della pena già scontata al reato ostativo non consente di eludere l'inammissibilità se il residuo globale rimane superiore alla soglia normativa.
  • Se il titolo esecutivo 'comprende' un reato ricompreso nell'art.4-bis ord. pen., tale circostanza è ostativa alle misure terapeutiche quando la pena residua supera le soglie previste; la semplice concessione di un'attenuante prevalente ex art.116 c.p. non basta a cancellare l'iscrizione nell'elenco ostativo, soprattutto in presenza di concorso anomalo.
  • Prima di proporre istanze per misure alternative controllare: calcolo preciso del residuo pena complessivo, contenuto formale del titolo esecutivo (se contiene reati di cui all'art.4-bis), e giurisprudenza pertinente; solo residuo pena sotto la soglia e assenza di reati ostativi offrono concrete possibilità di accoglimento.
  • In caso di contestazione dell'ostatività le strade praticabili sono limitate: dimostrare errori di calcolo del residuo, che il titolo esecutivo non comprenda formalmente il reato ostativo, o proporre mezzi che incidano sul titolo stesso; la mera argomentazione di prevalenza di un'attenuante raramente è sufficiente.

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