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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28747/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2011, riguardante un fabbricato censito in catasto con categoria D/2. In primo grado il ricorso era stato accolto sulla base della ritenuta prevalenza della destinazione effettiva dell'immobile rispetto alla classificazione catastale. Il Comune aveva appellato e la CTR aveva riformato la decisione, affermando che il regime fiscale dipendeva dall'iscrizione catastale. In Cassazione la società ha dedotto, con due motivi connessi, violazione del d.lgs. 504/1992 e della l. 342/2000, sostenendo che ai fini ICI dovesse prevalere l'effettivo utilizzo dell'immobile come magazzino/deposito e che la categoria D/2 fosse stata attribuita d'ufficio solo nel 2013, quindi non rilevante per il 2011; inoltre ha denunciato vizio motivazionale per la mancata considerazione della concreta destinazione d'uso e della tempistica dell'accatastamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione della CTR. Ha affermato che, ai fini ICI, il valore imponibile dei fabbricati iscritti a catasto si determina sulla base della rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione; le variazioni catastali hanno efficacia dall'anno successivo alla loro annotazione, salvo errori materiali. Inoltre, una rendita notificata può essere utilizzata anche per annualità anteriori ma ancora accertabili o liquidabili, quando la variazione materiale da cui deriva risulti da una denuncia del contribuente risalente nel tempo. Nel caso concreto, la categoria D/2 risultava coerente con la dichiarazione presentata dalla stessa contribuente nel 1991, mai revocata, e la notifica della rendita nel 2013 non impediva l'applicazione per l'annualità 2011. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    "per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigente all'1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori"

    ai fini ICI la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto si determina in relazione alla rendita catastale vigente al primo gennaio dell'anno di imposta, con parametro oggettivo ancorato ai dati catastali

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    "ai fini dell'imposta di cui all'art. 1: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano"

    il fabbricato rilevante ai fini ICI è l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere in catasto, sicché il dato catastale è centrale nell'imposizione

  • art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342

    "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"

    la notificazione segna il momento di efficacia della nuova rendita verso le parti del rapporto tributario, impedendone l'utilizzo prima della notifica; tuttavia, una volta notificata, la rendita può essere considerata anche per annualità d'imposta ancora suscettibili di accertamento o liquidazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    è richiamata la proposta del relatore nel procedimento camerale non partecipato

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nel testo è indicato come "art 360 comma 10 nr. 5"

    il motivo di ricorso è prospettato come vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte lo ritiene infondato alla luce della corretta applicazione dei principi sulla rendita catastale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI, per i fabbricati iscritti in catasto il parametro decisivo per la base imponibile è la rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, non la mera destinazione di fatto dell'immobile, salvo i casi in cui la diversa situazione si rifletta su un valido e rilevante mutamento catastale.
  • Le variazioni della rendita catastale producono effetti dall'anno successivo alla loro annotazione in catasto, salvo che si tratti di errori materiali; il sistema attribuisce quindi prevalenza al dato catastale oggettivo nella determinazione del tributo.
  • La notificazione dell'atto attributivo o modificativo della rendita segna il momento di efficacia verso il contribuente e l'ente impositore, ma non impedisce che la rendita, una volta notificata, sia utilizzata per annualità anteriori ancora suscettibili di accertamento o liquidazione, quando la variazione materiale sia anteriore e risulti da una denuncia o situazione preesistente.
  • Nel rapporto ICI, i dati catastali risultanti dal catasto costituiscono fatto oggettivo non contestabile incidentalmente nel giudizio sull'imposta; resta salvo il diritto del contribuente di contestare o impugnare l'atto catastale nei modi propri, con gli effetti vincolanti del relativo provvedimento definitivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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