Salta al contenuto
Parere

Parere n. 394/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dall’avvocato -OMISSIS- in proprio, quale componente del Consiglio di amministrazione della -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, e quale presidente legale rappresentante dell’Associazione culturale “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, contro il Ministero dell’interno e l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di -OMISSIS-, per l’annullamento: i) del decreto prefettizio notificato il 21 marzo 2025, con cui è stato disposto “lo scioglimento dell’amministrazione della -OMISSIS- a decorrere dalla notifica del presente atto”, e la nomina del “dott.-OMISSIS-Commissario Straordinario” e del “dott. -OMISSIS-Sub-commissario Straordinario della -OMISSIS- per mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, prorogabili di ulteriori mesi 12 (dodici)”; ii) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o preparatorio, anche di natura istruttoria

Giustizia amministrativa202500731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto prefettizio del 21 marzo 2025 di scioglimento dell'amministrazione di una fondazione e nomina del commissario e del sub-commissario straordinari

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, il decreto prefettizio che ha disposto lo scioglimento dell'amministrazione della fondazione, iscritta dal 2004 nel Registro delle persone giuridiche, e la nomina di un commissario e di un sub-commissario per dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici. Sono stati dedotti cinque motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 25 c.c.; violazione degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990, carenza di istruttoria e motivazione, travisamento e sviamento; incompetenza del prefetto nell'esercizio dei poteri di controllo di legittimità ex art. 25 c.c.; carenza di istruttoria e incongruenza tra gli elementi posti a base dell'avvio del procedimento e il provvedimento finale; abnormità, natura normativamente ibrida e sviamento del provvedimento. Nel corso del procedimento il Ministero dell'interno ha concluso per l'infondatezza dell'istanza cautelare. Il ricorrente ha inoltre eccepito l'incompetenza prefettizia e dedotto la sussistenza del periculum in mora.

Il parere

La Sezione non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso né l'istanza cautelare. Ha rilevato che, a seguito dell'opposizione, è stato proposto davanti al TAR competente, il 16 giugno 2025, un ricorso avente ad oggetto la medesima controversia. In applicazione del regime di alternatività e trasposizione previsto per il ricorso straordinario, la Sezione ha quindi ritenuto improcedibile il ricorso per opposizione e ha espresso parere nel senso della sua improcedibilità per trasposizione.

Osservazioni

Improcedibilità per opposizione e trasposizione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile poiché, a seguito dell'opposizione, la controversia è stata trasposta davanti al TAR competente con ricorso depositato il 16 giugno 2025. La Sezione non ha esaminato i motivi di merito né la domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 25 c.c.

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione ai poteri di controllo di legittimità e allo scioglimento dell'amministrazione della fondazione; il parere non ne esamina il merito applicativo.

  • artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le disposizioni sono state richiamate nei motivi di ricorso con riferimento agli obblighi di motivazione, istruttoria e partecipazione; il parere non affronta tali censure.

  • art. 11 d.P.R. 30 novembre 1971, n. 1199

    La disposizione è indicata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario; l'opposizione e la conseguente proposizione del ricorso davanti al TAR determinano la trasposizione della controversia e l'improcedibilità del ricorso straordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi.

  • artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato in relazione alla pubblicazione del parere.

Massime di principio

  • Quando, a seguito dell'opposizione al ricorso straordinario, la controversia viene proposta davanti al giudice amministrativo, il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione.
  • La trasposizione della controversia davanti al TAR preclude al Consiglio di Stato l'esame nel merito dei motivi dedotti nel ricorso straordinario e della relativa istanza cautelare.
  • Nel giudizio consultivo relativo a un ricorso straordinario, l'accertamento dell'intervenuta opposizione e della pendenza del ricorso davanti al TAR è sufficiente a definire l'affare con una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare le censure sostanziali.

Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione davanti al TAR

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un componente del consiglio di amministrazione di una fondazione e dal presidente legale rappresentante di un'associazione culturale contro il Ministero dell'interno e la Prefettura competente. Il ricorso, corredato da istanza sospensiva, riguardava il decreto prefettizio del 21 marzo 2025 di scioglimento dell'amministrazione della fondazione e di nomina di un commissario e di un sub-commissario straordinari.

Premesse e svolgimento del procedimento

La fondazione risultava iscritta dal 1° dicembre 2004 nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura competente. L'11 febbraio 2025 era stato avviato il procedimento di scioglimento dell'amministrazione; dopo una richiesta di accesso agli atti e la presentazione di controdeduzioni da parte della fondazione, il prefetto aveva adottato il decreto di scioglimento, prevedendo la nomina degli organi commissariali per dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici.

Il ricorrente ha articolato cinque motivi, relativi:

  • alla violazione e falsa applicazione dell'art. 25 c.c.;
  • alla violazione degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990, nonché a carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e sviamento;
  • all'incompetenza del prefetto nell'esercizio dei poteri di controllo di legittimità ex art. 25 c.c.;
  • alla carenza di istruttoria e all'incongruenza tra gli elementi posti a base dell'avvio del procedimento e il provvedimento finale;
  • all'abnormità, alla natura normativamente ibrida e allo sviamento del provvedimento.

Questione processuale decisiva

Il Ministero dell'interno aveva trasmesso la relazione istruttoria sull'istanza cautelare, concludendo per l'infondatezza della domanda sospensiva. Il ricorrente aveva successivamente depositato controdeduzioni, insistendo sull'incompetenza del prefetto e sul periculum in mora.

La Sezione ha tuttavia rilevato che, a seguito dell'opposizione al ricorso straordinario, era stato proposto davanti al TAR competente un ricorso relativo alla medesima controversia, depositato il 16 giugno 2025.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La proposizione del ricorso davanti al TAR ha determinato la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale ordinaria del giudice amministrativo e ha reso improcedibile il ricorso straordinario. Per tale ragione, la Sezione non ha esaminato né i cinque motivi di merito né l'istanza cautelare.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. Il parere non contiene quindi una valutazione sulla legittimità del decreto prefettizio, sulla competenza del prefetto, sulla correttezza dell'istruttoria o sulla fondatezza delle contestazioni relative all'art. 25 c.c.

Oscuramento dei dati personali

La Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti e i terzi citati, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e gli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.