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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01674/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un architetto aveva agito chiedendo il risarcimento dei danni per la asserita illegittima riproduzione di un progetto edilizio da lui redatto per trasformare un fabbricato da uso scolastico a struttura alberghiera. Il tribunale aveva ritenuto il progetto un'opera dell'ingegno tutelabile, ravvisando un plagio, e aveva liquidato solo il danno morale. In appello, però, la decisione era stata riformata: la corte territoriale aveva escluso la tutela autorale del progetto, ritenendolo privo del minimo di creatività richiesto. Il ricorrente ha quindi censurato in cassazione, con il primo motivo, la violazione delle norme sul diritto d'autore e l'erronea esclusione della creatività dell'opera; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo; con il terzo e quarto motivo, proposti in via subordinata, ha ripreso ulteriori censure; il quinto motivo attinente alle spese era conseguenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il giudice di merito si era discostato, in modo non corretto o solo apparente, dal principio per cui la creatività richiesta per la protezione autorale non coincide con l'originalità assoluta e può sussistere anche in presenza di un apporto minimo, purché espressivo della personalità dell'autore. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di diritto d'autore, la creatività non coincide con la creazione ex novo né con la novità assoluta: è sufficiente una personale e individuale espressione, anche minima, di un'idea o di un'elaborazione.
  • La tutela autorale non può essere esclusa solo perché l'opera contenga idee, nozioni o soluzioni semplici già note a tecnici del settore; ciò che rileva è la forma espressiva e non l'idea in sé.
  • Il giudice di merito che neghi la tutela a un'opera per difetto di creatività deve confrontarsi esplicitamente con il diritto vivente e con gli elementi istruttori disponibili; una motivazione apodittica o solo apparente integra violazione di legge.
  • Quando la censura principale investe correttamente il presupposto della tutelabilità dell'opera, i motivi ulteriori diretti al medesimo risultato restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioniProve
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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