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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18948/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto a una società estera operante nel settore delle scommesse il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010, ritenendola soggetto obbligato in solido con il titolare di un centro trasmissione dati che operava per conto del bookmaker. La società ha impugnato l'atto, ma il ricorso è stato respinto nei gradi di merito. In cassazione ha proposto quattro motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su tutte le domande; (2) violazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 27/2018, sostenendo che non dovesse essere applicata la disciplina sull'imposta unica; (3) violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, nonché richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (4) violazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, assumendo che l'imposta unica costituirebbe un tributo sul volume d'affari incompatibile con il sistema IVA. La ricorrente ha inoltre lamentato la mancata traduzione in inglese dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico, senza specifica indicazione delle domande o dei motivi di appello asseritamente non esaminati, in violazione dell'autosufficienza del ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che, per l'annualità 2010, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, il prelievo colpisce il bookmaker e, in ogni caso, la decisione di merito era coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale. Ha respinto anche il terzo motivo, perché la Corte di giustizia ha escluso che vi sia discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri e ha ritenuto non necessario un rinvio pregiudiziale. Ha respinto il quarto motivo, affermando che l'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA senza contrasto con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Quanto alla doglianza sulla mancata traduzione dell'atto, la Corte l'ha reputata infondata, rilevando che la notificazione in Italia presso il domicilio fiscale e l'impugnazione hanno comunque raggiunto lo scopo dell'atto, sanando l'eventuale nullità. Le spese sono state compensate nel dispositivo, con atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia è scrutinabile solo se il ricorso indica in modo specifico le domande o i motivi di appello non esaminati; una censura generica è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come base del vizio processuale dedotto per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    La disposizione, combinata con l'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010, individua il presupposto soggettivo dell'imposta unica sulle scommesse anche per i bookmakers privi di concessione; la declaratoria di illegittimità costituzionale opera solo per le annualità anteriori al 2011 e solo nella parte riferita alle ricevitorie.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. 13 dicembre 2010, n. 220

    È norma interpretativa/applicativa che estende l'imposta unica alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e, per l'anno 2010, impone il tributo al bookmaker; per i rapporti successivi al 2011 la disciplina resta ferma e applicabile.

  • art. 53 Cost.

    Viene richiamato indirettamente come parametro della declaratoria di illegittimità costituzionale per l'impossibilità, prima del 2011, di traslare l'imposta sulle ricevitorie.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    È invocato per la dedotta illegittimità dell'avviso non tradotto; la censura è respinta perché l'atto è stato notificato nel domicilio fiscale e comunque l'impugnazione ha sanato l'eventuale vizio.

  • art. 156 c.p.c.

    La proposizione del ricorso sana la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento quando sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto.

  • art. 267 TFUE

    È chiesto un rinvio pregiudiziale, ma la Corte esclude la necessità del rinvio perché la Corte di giustizia si è già pronunciata sulle medesime questioni.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    La Corte esclude che la disciplina italiana dell'imposta unica introduca restrizioni o discriminazioni incompatibili con la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    L'imposta unica sulle scommesse non ha carattere di imposta sul volume d'affari e quindi non è incompatibile con la direttiva IVA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se non vengono riprodotti in ricorso, in modo specifico e completo, i motivi o le domande che si assumono non esaminati dal giudice di merito.
  • L'eventuale nullità della notificazione di un avviso di accertamento è sanata dalla proposizione del ricorso quando il destinatario abbia comunque conseguito la piena conoscenza dell'atto e abbia potuto esercitare il diritto di difesa.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato anche nel bookmaker estero privo di concessione e nel titolare del centro di trasmissione che operi per suo conto, secondo il quadro normativo interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
  • Per le annualità anteriori al 2011, l'illegittimità costituzionale della disciplina sull'imposta unica incide solo sulla posizione delle ricevitorie nei limiti individuati dalla Corte costituzionale; non elimina in radice il presupposto impositivo nei confronti dei bookmakers.
  • Non sussiste incompatibilità con il diritto dell'Unione quando un'imposta nazionale sulle scommesse si applica indistintamente agli operatori che raccolgono gioco nel territorio dello Stato, senza discriminazioni fondate sul luogo di stabilimento.
  • Un tributo speciale applicato alle scommesse, commisurato all'importo giocato e privo del meccanismo di detrazione tipico dell'IVA, non ha carattere di imposta sul volume d'affari e può coesistere con l'imposta sul valore aggiunto.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa unionale è già stata risolta in modo pertinente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia stessa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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