Cassazione Penale, Sentenza n. 46306/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Incidente di esecuzione volto alla rideterminazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile del 25/06/1996 (confermata il 20/01/1997) per reati ex artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990, originariamente pari ad anni 14 e mesi 8. La richiesta si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del minimo edittale di anni 8 (per l'art. 73), ridotto a 6 anni; il ricorrente deduceva in primo luogo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare i criteri di determinazione della pena degli artt. 132 e 133 c.p. e mantenere il medesimo scarto proporzionale fra minimo edittale e pena concreta (non limitandosi a una semplice differenza aritmetica), e in secondo luogo che la rideterminazione doveva investire anche le porzioni di pena riferite ai reati satellite aumentate per continuazione (art. 81 c.p.), non solo il reato più grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo (sulla presunta necessità di una metodologia diversa rispetto a quanto adottato dal giudice dell'esecuzione e sulla applicazione degli artt. 132 e 133 c.p.), mentre ha ritenuto fondato il secondo motivo: il giudice dell'esecuzione aveva rideterminato la pena solo con riguardo al reato più grave senza rideterminare le maggiorazioni per continuazione relative ai reati satellite. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente agli aumenti per continuazione e ha rinviato al Tribunale di Genova per un nuovo giudizio su quella parte; il ricorso è stato respinto per il resto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
richiamata nella pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019 che ha rideterminato il minimo edittale da 8 a 6 anni
La Corte ha applicato l'effetto della declaratoria di incostituzionalità per la rideterminazione in executivis della pena; la riduzione del minimo edittale incide anche sulla determinazione della pena in presenza di reati unificati per continuazione
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma collegata alla materia delle sostanze stupefacenti menzionata nella rubrica dei reati contestati; utilizzata come riferimento nell'ambito delle ipotesi di reato valutate
art. 81 cod. pen. (reato continuato)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di continuazione, le porzioni di pena relative ai reati satellite sono commisurate alla violazione più grave e devono essere rideterminate se la pena-base del reato più grave è variata per effetto di una dichiarazione di incostituzionalità
art. 132 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamato dalla difesa come criterio generale che il giudice deve seguire nell'esercizio della discrezionalità nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto però che il giudice dell'esecuzione abbia comunque esplicitato le determinazioni e che la censura sia generica
art. 133 cod. pen. (circostanze e determinazione della pena)
Norma invocata per richiedere motivazioni sulla scelta discrezionale del giudice nella misura della pena; la Corte ha ritenuto non sussistere un difetto di applicazione rilevante rispetto alla riduzione operata
Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2019
declaratoria di incostituzionalità del minimo edittale di anni 8 per l'art. 73 T.U. stupefacenti
Ha ridotto il minimo edittale da 8 a 6 anni; la sua efficacia comporta la necessità, in executivis, di rideterminare la pena anche con riguardo agli effetti della continuazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai limiti della sintesi motivazionale richiesta in Corte di Cassazione nelle esposizioni dei motivi
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.1, Carniti, n. 23588 del 09/07/2020; Sez.3, Fusco, n. 26280 del 16/07/2020)
Costituiscono precedenti richiamati dalla Corte che affermano il principio per cui, dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 comma 1, il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena per il reato più grave è tenuto a rideterminare anche le maggiorazioni per i reati-satellite imposte per continuazione
Massime di principio
- Dopo una declaratoria di incostituzionalità che riduce il minimo edittale di un reato, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in executivis non solo per il reato più grave ma anche per le porzioni di pena attribuite ai reati-satellite con aumenti per continuazione, perché tali porzioni sono calcolate in relazione alla pena-base del reato più grave (art. 81 c.p.)
- La rideterminazione non può limitarsi a una mera differenza aritmetica del minimo edittale: il giudice deve motivare l'uso della sua discrezionalità richiamando i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; tuttavia, se dalla motivazione emergono chiaramente i criteri adottati e il mantenimento della proporzione voluta, la censura generica della difesa può essere respinta
- Se il giudice dell'esecuzione omette di rideterminare gli aumenti per continuazione, la Corte di Cassazione annullerà quella parte del provvedimento e rinvierà per nuovo esame
- In casi di reati unificati per continuazione, le singole porzioni di pena devono essere ricalcolate alla luce della nuova cornice edittale generale, tenendo conto che il parametro massimo applicabile per la continuazione è collegato al triplo della pena-base o al cumulo più favorevole
- Per evitare annullamenti e rinvii, il giudice dell'esecuzione deve esplicitare nella motivazione le ragioni della scelta quantitativa nella rideterminazione della pena, indicando come ha applicato i criteri di proporzionalità e le conseguenze della pronuncia costituzionale sui reati satellite
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